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Il Decreto del MIT n° 560 del 01/12/2017

In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), nel Dicembre 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il D.M. 560 che dà una risposta all’esigenza di modulare l’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo delle metodologie digitali (c.d. BIM) nella gestione della fase della progettazione, dell’esecuzione dei lavori di realizzazione e della gestione delle opere pubbliche

Il Decreto del MIT n° 560 del 01/12/2017
  • particolare attenzione è rivolta all’interoperabilità (art. 4), al fine di favorire l’interscambio delle informazioni – e quindi la collaborazione – tra le figure coinvolte, che deve avvenire attraverso l’utilizzo di “piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari”. Questo è l’articolo che meglio descrive il metodo BIM: “I dati sono connessi a modelli multidimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti informativi di cui all’art. 7 e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell’intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all’art. 68 del Codice dei Contratti pubblici, a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da Organismi indipendenti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l’utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche. I flussi informativi che riguardano la Stazione Appaltante e il relativo procedimento si svolgono all’interno di un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi infornativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento”;
  • l’art. 5 consente alle Stazioni Appaltanti di utilizzare facoltativamente i metodi e gli strumenti elettronici di modellazione a condizione di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3;
  • con l’art. 6 (tempi di introduzione obbligatoria) si affronta la progressiva entrata in vigore dell’obbligo di adozione dei metodi e strumenti di cui all’art. 23, comma 1, lettera h), del Codice dei Contratti pubblici;
  • l’art. 7 (Capitolato) fissa le caratteristiche dello specifico elaborato, allegato alla documentazione delle gare per l’affidamento di servizi di progettazione o per l’esecuzione di lavori o della gestione delle opere, che deve contenere: i requisiti informativi strategici generali e specifici, tutti gli elementi utili all’individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione e archiviazione dei contenuti informativi, e che deve essere reso noto a tutti gli attori con le modalità previste nel piano di gestione informativa; inoltre, stabilisce la prevalenza contrattuale del supporto cartaceo nel caso di applicazione volontaria dei metodi e strumenti digitali, e del modello informativo elettronico all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati una volta entrato in vigore l’obbligo;
  • con l’art. 9 (Entrata in vigore) viene stabilito che il momento significativo per determinare l’applicabilità del Decreto è l’attivazione della progettazione, lasciando una certa elasticità interpretativa alle Stazioni Appaltanti.