- particolare attenzione è rivolta all’interoperabilità (art. 4), al fine di favorire l’interscambio delle informazioni – e quindi la collaborazione – tra le figure coinvolte, che deve avvenire attraverso l’utilizzo di “piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari”. Questo è l’articolo che meglio descrive il metodo BIM: “I dati sono connessi a modelli multidimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti informativi di cui all’art. 7 e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell’intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all’art. 68 del Codice dei Contratti pubblici, a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da Organismi indipendenti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l’utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche. I flussi informativi che riguardano la Stazione Appaltante e il relativo procedimento si svolgono all’interno di un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi infornativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento”;
- l’art. 5 consente alle Stazioni Appaltanti di utilizzare facoltativamente i metodi e gli strumenti elettronici di modellazione a condizione di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3;
- con l’art. 6 (tempi di introduzione obbligatoria) si affronta la progressiva entrata in vigore dell’obbligo di adozione dei metodi e strumenti di cui all’art. 23, comma 1, lettera h), del Codice dei Contratti pubblici;
- l’art. 7 (Capitolato) fissa le caratteristiche dello specifico elaborato, allegato alla documentazione delle gare per l’affidamento di servizi di progettazione o per l’esecuzione di lavori o della gestione delle opere, che deve contenere: i requisiti informativi strategici generali e specifici, tutti gli elementi utili all’individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione e archiviazione dei contenuti informativi, e che deve essere reso noto a tutti gli attori con le modalità previste nel piano di gestione informativa; inoltre, stabilisce la prevalenza contrattuale del supporto cartaceo nel caso di applicazione volontaria dei metodi e strumenti digitali, e del modello informativo elettronico all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati una volta entrato in vigore l’obbligo;
- con l’art. 9 (Entrata in vigore) viene stabilito che il momento significativo per determinare l’applicabilità del Decreto è l’attivazione della progettazione, lasciando una certa elasticità interpretativa alle Stazioni Appaltanti.
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