Il Decreto del MIT n° 560 del 01/12/2017,
A distanza ormai di quasi due anni dall’emissione della Normativa e in prossimità dell’entrata in vigore del secondo step del suddetto obbligo – quello relativo ai lavori di importo superiore ai 50 milioni di Euro, il 1° Gennaio 2020 -, è possibile fare alcune considerazioni in merito alla sua applicazione.
Il quadro normativo
Il quadro normativo in cui si inserisce il D.M. 560/2017 deriva principalmente dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016) e in particolare:
- l’art. 23 (Livelli di progettazione), comma 1, alla lettera h) prevede “la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”;
- il comma 13 consente l’utilizzo volontario dei suddetti metodi e strumenti alle sole “Stazioni Appaltanti dotate di Personale adeguatamente formato”, demandando a un successivo “Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti … le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso le Stazioni Appaltanti, le Amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e del settore delle costruzioni”; in applicazione a questo comma è stato emesso il Decreto attuativo D.M. 560 del 1/12/2017;