Condividi, , Google Plus, LinkedIn,

Stampa

Posted in:

Osservatorio CdS – Novembre/Dicembre 2023

L’approfondimento del Codice della Strada: il commento agli artt. 186 e 186 bis che trattano della guida sotto l’influenza dell’alcol, una delle più gravi e più pericolose violazioni

Incrocio stradale

È opportuno premettere un breve excursus storico (a partire dal Codice del 1959) in materia di guida sotto gli effetti dell’alcol, in quanto l’apparato normativo ha subito, specie negli ultimi anni, numerosi interventi attraverso integrazioni e modifiche non sempre tra loro coordinate che hanno dato luogo a difficoltà di ordine interpretativo e applicativo cui in buona parte ha sopperito una copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità nonché alcune utili Direttive ministeriali 1.


1 Vedasi Ministero dell’Interno 26 Maggio 2008, n° 300/A/1/35690/101/3/3/9, recante disposizioni applicative del D.L. 23 Maggio 2008, n° 92, riguardanti gli artt. 186, 187 e 189.


I vari interventi del Legislatore, infatti, anziché conseguire un assetto organico delle Norme che disciplinano la materia, si sono rivelati parziali e limitati, a causa di aggiunte di commi, parti di essi e infine di un intero nuovo articolo (il 186 bis).

Tale anomalia ha dato luogo, specie nell’ambito degli aspetti sanzionatori, a mutamenti della natura delle sanzioni che, nate come penali, hanno subito parziale depenalizzazione, per poi approdare alla coesistenza in un doppio regime amministrativo/penale.

L’importanza data alla trattazione della materia trae origine e motivazione dalle pesanti conseguenze che l’assunzione di alcol produce sulle capacità di guida dei conducenti, da cui un elevato tasso di incidentalità, con decessi o gravi danni alle persone.

La disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcol dal T.U. del 1959 fino al Codice del 1992

L’art. 132 del T.U. del 1959 costituisce la prima espressa disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcol o delle sostanze stupefacenti. L’art. 132 in modo molto sintetico poneva il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti e la guida in stato di ebbrezza per il Codice costituiva un illecito penale, ovvero una speciale contravvenzione punita con l’arresto e con l’ammenda.

La sinteticità di siffatta Norma del Codice  e la conseguente amplissima discrezionalità nella determinazione dello stato di ebbrezza formarono oggetto di discussioni e di perplessità 2.


2 Fin dall’inizio “stato di ebrezza” è stato individuato qualora abbia ridotto in modo manifesto la capacità di intendere e di volere. La Cassazione ha poi aggiunto che la ebbrezza deve essere tale da manifestarsi “attraverso sintomatici e non equivoci comportamenti esteriori” (Cass. Pen. 5 Maggio 1987).


Soprattutto si lamentava la mancata previsione nella detta Norma nel Codice di tassi alcolimetrici prefissati e di riscontri obiettivi obbligatori tanto più che, con la risoluzione 22 Marzo 1973, n° 7, il Consiglio di Europa raccomandava il perseguimento penale di chi guida con un tasso alcolico di almeno 0,8 g/l.

Siffatte lamentele erano accolte con una Legge speciale, cioè con la L. 18 Marzo 1988, n° 111, che recepiva le Norme comunitarie, non solo in ordine alla patente di guida, ma anche ad altri Istituti concernenti la prevenzione e la sicurezza stradale; l’art. 17 di tale Legge ha completamente sostituito l’art. 132 del T.U. del 1959.

Nella nuova stesura si trattava separatamente della guida sotto l’influenza dell’alcol e di quella sotto l’effetto di stupefacenti ponendosi i relativi divieti e sanzioni 3, e stabiliva i modi di accertamento attraverso quantità minime prefissate 4.


3 Appare strano (ma purtroppo è vero) il fatto che la sanzione penale dell’art.  132 (arresto fino a sei mesi) come modificata dalla L. 111/1988 (arresto fino ad un mese) è più lieve di quella del vecchio articolo, forse per la malaugurata tendenza alla benevolenza e alla sottovalutazione delle esigenze di sicurezza stradale proprie della politica comunitaria.

4 La fissazione del tasso alcolimetrico minimo era attribuita ad un Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con i Ministri dell’Interno e dei Lavori Pubblici e il D.M. 10 Agosto 1988, fissava il tasso di 0,8 g/l, conformemente alla risoluzione europea del 1973.


In questo stato della Legislazione intervenne nel 1992 la riforma del Codice che, seguendo la proposta della Commissione Interministeriale, opportunamente separò in due articoli diversi, art. 186 e art. 187, la disciplina della influenza alcolica da quella dell’influenza da stupefacenti nella guida, trattando compiutamente le due situazioni sia in ordine ai comportamenti sia in ordine agli accertamenti relativi.

Ubriaco
1. (photo credit: Michal Jarmoluk da Pixabay)

Le modifiche dopo la riforma del Codice  del 1992

Un primo intervento di radicale riforma è stato operato con il D.L. 151 del 2003, convertito in Legge 1 Agosto 2003, n° 214 che ha completamente sostituito l’originale art. 186, con sostanziosi ampliamenti della disciplina in materia, pur mantenendo interamente la qualificazione di carattere penale delle sanzioni.

Queste erano differenziate unicamente in relazione al tipo di veicolo condotto e, nel caso di autobus o autocarri di massa superiore a 3,5 t, era prevista la revoca della patente con la sentenza di condanna.

Inoltre, un’importante innovazione riguarda la possibilità da parte degli organi di Polizia Stradale, rivestenti la qualifica permanente di Polizia Giudiziaria (v. art. 12, commi 1 e 2), di sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o alla prova del tasso alcolemico mediante apparecchi portatili (etilometri, alcoltest o similari). I suddetti Organi di Polizia possono effettuare l’accertamento sia in caso di incidente stradale, sia quando sussistono dubbi circa lo stato di alterazione psicofisica del conducente derivante dall’assunzione di alcol.

Altra innovazione operata dai citati provvedimenti legislativi è stata l’abbassamento del limite minimo del tasso alcolemico a 0,5 g/l rispetto al precedente di 0,8 g/l.

Successivamente, il comma 2 dell’art. 186 è stato sostituito con gli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter. e 2 quater dal D.L. n° 117/2007, convertito in Legge 2 Ottobre 2007, n° 160. Tale Decreto, titolato “Disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale”, prevedeva anche la limitazione degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche negli esercizi pubblici posti sulle autostrade 5.


5 Sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade vedi anche art. 14 della Legge 30 Marzo 2001, n° 125, come sostituito dall’art. 53, comma 1 della Legge 120/2010.


Successivamente, il D.L.23 Maggio 2008, n° 92, convertito in Legge 24 Luglio 2008, n° 125, ha modificato la lettera c) del comma 2, ha inserito il comma 2 quinquies e modificato il comma 9 dell’art. 186.

L’art. 3, comma 55, lett. a), della Legge 15 Luglio 2009, n° 94, con decorrenza dall’8 Agosto 2009, ha disposto l’introduzione dei tre nuovi commi nell’art. 186 che prevedono un aumento delle sanzioni in caso di violazioni commesse in orario notturno (comma 2 sexies), la non concorrenza tra circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti (comma 2 septies) e la destinazione di una parte dei proventi ad uno specifico fondo contro l’incidentalità notturna (comma 2 octies).

Le ultime modifiche sono state apportate con l’art. 33 della Legge n°120/2010 che ha introdotto due ipotesi di sanzioni di carattere amministrativo in tema di superamento del tasso alcolemico prescritto.

Con la prima ha reintrodotto la sanzione amministrativa in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, con la seconda è stata introdotta, attraverso il nuovo art. 186 bis, la sanzione amministrativa per alcune categorie di conducenti a “rischio elevato” (neo patentati e per coloro che esercitano attività di trasporto di persone o cose) che siano trovati con un tasso superiore a 0 e fino a 0,5 g/l.

L’art. 186 del Codice “guida sotto l’influenza dell’alcol”

L’art. 186 del Codice, attuato dall’art. 379 del Regolamento, disciplina la guida sotto la influenza dell’alcol e lo fa sotto due rilevanti aspetti: il primo relativo al comportamento imposto a chi si trova sotto la detta influenza e l’altro relativo agli accertamenti indispensabili perché possa riscontrarsi l’influenza dall’alcol rispetto ai limiti stabiliti.

Il comportamento imposto per Legge a chi guida sotto l’influenza dell’alcol si sostanzia in un divieto (obbligo di non fare o di astenersi) che in caso di inosservanza porta ad un illecito sanzionato:

1. il divieto di guida è imposto a chi si trovi in “stato di ebbrezza” in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. L’aspetto soggettivo dell’obbligo è pertanto dato dall’ebbrezza causata da bevande alcoliche. L’uso di sostanze alcoliche comporta conseguenze diminutive delle capacità mentali dell’individuo, che raggiungono il massimo nello “stato di ubriachezza” che tocca i poteri inibitori di percezione e di critica, con una vera e propria incapacità.

Mentre l’art. 186  del Codice della strada  (conformemente alla tradizione) richiede per il divieto di guida già uno stato più lieve, lo “stato di ebbrezza” che consiste in una euforia, in una disinibizione incontrollabile, in una alterazione psico-fisica, che deve causare il venir meno o una notevole riduzione della prontezza dei riflessi nonché della capacità di valutare immediatamente ogni contingenza che si presenti nella circolazione.

1 art. 186 sanzioni guida alcol
2. Art. 186. Illeciti/reati e sanzioni per la “guida sotto l’influenza dell’alcol”
Note:
1). L’art. 186, comma 9 bis dispone che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato con quella del lavoro di pubblica utilità consistente in attività non retribuita a favore della collettività, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni o presso gli Enti o le Organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250,00 Euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta

Il che dà la ragione di questo divieto e della sua inserzione nei comportamenti del titolo V del Codice: la ratio è sempre nella sicurezza della circolazione che vieta ogni possibilità di guida inibita, incontrollata e senza osservanza delle Norme fondamentali. Pertanto, è sufficiente che sussista obiettivamente lo “stato di ebbrezza”, non essendo affatto necessario stabilire se sia stato voluto o sia accidentale o fortuito, ovvero se sia doloso o colposo 6.


6 Lo stato di ebbrezza o ubriachezza alcolica può anche derivare dall’assunzione di farmaci a base alcolica, che comunque non escludono la responsabilità per guida in stato di ebbrezza (Cass. Pen° Sez. IV, 6 Giugno 2013, n° 26972).


In linea di massima, l’accertamento dello stato di ebbrezza è estremamente difficile e soggettivo, potendo variare da soggetto a soggetto le diverse reazioni ed i diversi tempi di reazione dell’assorbimento dell’alcol. Tali difficoltà sono venute meno dopo che il Legislatore ha fissato un tetto di tasso alcolimetrico, superato il quale si presume la sussistenza dell’ebbrezza (praesumptio juris et de jure);

2. come per tutti i comportamenti, l’inosservanza del divieto di cui al comma 1 dell’art. 186 del Codice della strada importa un illecito che, ai sensi del successivo comma 2, può costituire illecito penale e più precisamente costituisce una contravvenzione che rientra nel novero degli speciali reati stradali: il che dimostra la rilevanza che il Legislatore dà all’inosservanza del divieto di guida in esame, oppure può dare luogo a sanzioni di carattere amministrativo.

Incorre in una contravvenzione o in un illecito amministrativo “chiunque guida in stato di ebbrezza”, causato dall’assunzione di sostanze alcoliche. Quindi, in realtà, gli stati soggettivi sono due: il primo (e presupposto) comportamento soggettivo è quello di essersi posto in stato di ebbrezza, e comunque posto, sia volontariamente che involontariamente o accidentalmente.

È noto che tale stato di ebbrezza è determinato, sulla base delle disposizioni dell’art. 186, comma 6, e dell’art. 379, comma 1, Reg. 7 in modo preventivo ed obiettivo, nel senso che, allorché dagli accertamenti risulti che calcolando il valore della concentrazione di alcol nell’area alveolare espirata, la concentrazione alcolemica corrisponda o superi 0,5 g/l 8, il soggetto deve, senza possibilità di ulteriori accertamenti, essere “considerato in stato di ebbrezza”.


7 L’art. 379, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR n°495/1992) riporta ancora 0,8 g/l, nonostante che l’art. 186 del Codice, modificato dalla L. n° 214/2003 di conversione del DL n° 151/2003, indichi 0,5 g/l.

8 Si ricorda che la misura di 0,5 g/l è stata introdotta dalla Legge 214/2003 mentre in quella europea è rimasta 0,8 g/l.


Il secondo comportamento è quello di essersi posto alla guida pur trovandosi in stato di ebbrezza. Il termine “guida” va inteso in senso ampio di guida di veicoli a qualsiasi trazione che possono essere guidati anche senza patente (vedi bici o monopattini) e di conduzione di animali 9.


9 Il Legislatore non ha ritenuto di depenalizzazione il reato di cui all’art. 186 del Codice, nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza di un veicolo per il quale non è richiesta la patente, in quanto lo stato di ebbrezza genera una situazione speciale di inidoneità alla guida, suscettibile di provocare allarme sociale (v. Corte Cost. 23 Maggio 2003, n° 177).


Sia che si tratti di contravvenzione (ai sensi dell’art. 42, del Codice Penale), o di violazione amministrativa (ai sensi dell’art. 3 della Legge 689/81), è sufficiente che vi sia la condotta cosciente e volontaria di guidare in stato di ebbrezza, sia essa dolosa (conoscenza dello stato di ebbrezza vietato) o colposa (negligenza o non conoscenza delle Norme in proposito esistenti). Le sanzioni previste dall’art. 186 sono riportate nella Figura 2.

L’art. 186 bis “Guida sotto l’influenza dell’alcol per i conducenti a rischio elevato”

L’art. 186 bis è una delle tante novità apportate al Codice della Strada dalla Legge 120/2010 (comma 2 dell’art. 33). L’articolo introduce il c.d. “tasso zero” per i conducenti a “rischio elevato”. Mentre il comma 2 dell’art. 186 punisce i conducenti con tasso superiore a 0,5 g/l, ammettendo una tolleranza fino a tale valore, l’art. 186 bis non ammette alcuna tolleranza per i conducenti a “rischio elevato”.

Sono conducenti a rischio elevato coloro che non hanno compiuto 21 anni; o coloro che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni 10 e, inoltre, i conducenti dei taxi e coloro che esercitano l’attività di trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio o che effettuano trasporto di cose per conto terzi con veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t.


10 È da notare che tuttavia la citata limitazione vale solo per i titolari di patente B, infatti nel caso di conseguimento di patente di categoria inferiore da parte di soggetto d’età superiore agli anni 21, la “tolleranza zero” non è stata prevista.


Rientrano in questo gruppo non solo i conducenti di autobus, ma anche di altri autoveicoli abilitati al trasporto di più di otto passeggeri oltre al conducente. Le sanzioni previste dall’art. 186 bis sono riportate in Figura 3, dove, in merito al tasso alcolemico, sono previste quattro ipotesi di sanzione in merito alle violazioni per la guida in stato di ebbrezza, due sanzioni di carattere amministrativo e altre due di carattere contravvenzionale.

art. 186 sanzioni guida alcol
3. Art. 186 bis: illeciti/reati e sanzioni per la “guida sotto l’influenza dell’alcol per conducenti a “rischio elevato” (sono a “rischio elevato” i conducenti di età inferiore a 21 anni, o i neopatentati o chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose)

Premesso che per tutte e quattro le ipotesi di applicazioni di dette sanzioni non si può prescindere dall’accertamento della misura del tasso alcolemico, sorge il legittimo dubbio di quale sanzione sia applicabile in caso di accertamento non strumentale, ma per indici sintomatici, dello stato di ebbrezza 11.


11 Per la Cassazione lo “stato di ebbrezza” nelle ipotesi previste dall’art.186 può essere accertato con qualsiasi mezzo e anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale” (v. Cass. Pen. IV, n° 18134 del 7/2/ 2012).


Tuttavia, come rilevato dalla Cassazione 12, anche qui sopperisce il principio del favor rei in virtù del quale si ritiene che debba essere applicata la sanzione più favorevole, quindi nel nostro caso quella di carattere amministrativo pecuniario prevista dalla c.d. “ebbrezza minima” (da 0,01 a 0,50 g/l). 


12 La IV Sez. Cass. Pen. con sentenza del 19/11/2009, n° 47101 ha ritenuto che se il tasso alcolemico non è attestato strumentalmente, si applica il principio del “favor rei”, ovvero solo la sanzione amministrativa.


Modalità e formalità degli accertamenti

L’attività di accertamento per riscontrare la sussistenza delle condizioni che possono dar luogo all’applicazione o meno delle sanzioni previste in ragione del diverso tasso alcolemico spetta ai soli organi di Polizia Stradale indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 12, cioè coloro che già rivestono la qualifica di Polizia Giudiziaria (secondo le Direttive fornite dal Ministero dell’Interno) 13.


13 Vedasi Ministero dell’interno del 29 Dicembre 2005, n° 300/A/1/42175/109/42, recante “Direttive circa l’impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.


Gli accertamenti, come giustamente raccomandato dalla Norma, devono avvenire nel rispetto della riservatezza delle persone e senza pregiudizio per la loro integrità fisica; devono altresì avere carattere qualitativo e non invasivo ed essere condotti attraverso apparecchi, anche portatili, appositamente omologati.

L’esito da essi fornito costituisce di per sé prova dello stato di ebbrezza e quindi di sussistenza del relativo reato 14.


14 Giurisprudenza costante della Suprema Corte che ha anche ritenuto che è onere dell’imputato fornire l’eventuale prova contraria dell’esito positivo dell’accertamento dell’etilemia, eseguito con le prescritte apparecchiature, con la dimostrazione dei vizi o errori della strumentazione o di metodo dell’esecuzione della prova alcolimetrica.


La Norma consente l’uso di apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di alcol senza che ne sia quantificato il valore del tasso, al fine di effettuare uno screening veloce ed incrementare il numero delle persone controllate.

Per tali apparecchi non è richiesta l’omologazione obbligatoria secondo le procedure regolamentari (art. 379 Reg.) e gli esiti dei test non possono costituire fonti di prova per l’accertamento della contravvenzione della guida in stato di ebbrezza alcolica, pur rendendo dovuto e legittimo il successivo accertamento mediante etilometro.

Etilometro
4. L’immagine riporta uno tra gli etilometri più semplici (photo credit: Spoba da Pixabay)

Gli accertamenti sono effettuati anche in caso di incidente stradale, ovvero quando gli Organi accertatori ritengano che sussistano le condizioni di alterazione psicofisica dovuta all’influenza dell’alcol, e provvedono al rilevamento del tasso attraverso gli strumenti e le apparecchiature di cui sopra in loco o nei loro uffici, oppure accompagnando l’interessato presso un’idonea struttura sanitaria.

Altra importante procedura di accertamento consiste, nel caso di conducenti coinvolti in incidente stradale e sottoposti a cure mediche, nell’utilizzo dei reperti biologici già disponibili. Tale accertamento è eseguito su richiesta dell’Organo di Polizia Stradale intervenuto, al quale la struttura sanitaria rilascia la relativa certificazione. Questa nuova modalità di accertamento è risultata molto efficace e ha dato esiti positivi 15.


15 La IV sez. di Cassazione con sentenza n° 7639 del 30 Novembre 2004 ha ritenuto legittima l’analisi del sangue per misurare la presenza dell’alcol eseguita senza il consenso del guidatore in stato di ebbrezza su prelievo effettuato per motivi di salute a seguito di ricovero in struttura sanitaria.


In caso di esito positivo il risultato delle analisi è senza ritardo trasmesso per i successivi adempimenti al Prefetto competente per il luogo dell’avvenuta violazione.

Tuttavia, qualora non vi fosse immediata disponibilità del referto medico di accertamento del tasso alcolemico, e ricorrano fondati motivi per ritenere il conducente in stato di alterazione per effetto di sostanze alcoliche assunte, gli stessi organi di Polizia Stradale possono disporre il ritiro della patente fino all’acquisizione dell’esito degli accertamenti eseguiti, comunque fino a un massimo di dieci giorni. In tal caso, il documento di guida è trattenuto presso l’ufficio o il comando e non trasmesso alla Prefettura.

Comunque è indispensabile che l’Agente di Polizia procedente accerti quei motivi in modo obiettivo, cioè desuma quelle che il Regolamento chiama “condizioni sintomatiche dello stato di ebbrezza” da fatti obiettivi che possono essere i più disparati 16 e in particolare quelli attinenti allo stato (fisico e psichico) del soggetto e alla condotta di guida.


16 L’esistenza di tale stato di ebbrezza può essere ricavata da elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante, le modalità di guida e altre circostanze che ne possano far presumere l’esistenza dello stato stesso (Giurisprudenza costante, tra cui: Cass. Pen. sez. IV, 6 Maggio 2013, n° 23696).


Le condizioni sintomatiche dovranno anche essere indicate nel verbale di notizia del reato da trasmettersi ai sensi dell’art. 347 c.p..

In queste ipotesi, se il conducente non rifiuta di sottoporsi all’esame alcolimetrico, si procede al medesimo che deve consistere in almeno due rilievi, da compiersi con intervallo di cinque minuti, del tasso di concentrazione alcolica nell’aria alveolare espirata.

L’apparecchio con il quale devono essere fatte le misurazioni è denominato etilometro (Figura 4) e le sue caratteristiche nonché le modalità di fabbricazione sono precisamente indicate dall’art. 379 del Regolamento.

artt. 186 e 125 del Codice
5. “Modifiche agli artt. 186 e 125 del Codice contenute del disegno di Legge del 18 Settembre” (il disegno di Legge deve ora essere approvato dalle due Camere)

L’etilometro deve poter misurare globalmente le concentrazioni non solo dell’alcol etilico (o etanolo), ma anche di quello metilico e di quello isopropilico; di tali misurazioni esso deve fornire, da un lato la visualizzazione dei risultati delle misurazioni e dei controlli effettuati dall’apparecchio e dall’altro la relativa prova documentale attraverso apposita stampante (comma 4).

La fabbricazione degli etilometri deve essere effettuata seguendo i requisiti stabiliti dal disciplinare tecnico approvato con Decreto del MIT di concerto con quello della Sanità. Il tipo di etilometro deve essere omologato dai competenti uffici ministeriali sulla base di verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD) (comma 6).

I singoli etilometri devono essere sottoposti ad una verifica preventiva presso il CSRPAD (comma 7) e durante il loro uso devono essere sottoposti a controlli nei tempi e modalità stabiliti dal MIT di concerto con il Ministro della salute, con la conseguenza che se il controllo dà esito negativo l’etilometro va ritirato dall’uso (comma 8). Le spese di tutte le suddette prove e controlli sono a carico dei richiedenti Costruttori di etilometri (comma 9).

L’Organo di Polizia deve precisare i motivi o le condizioni sintomatiche del soggetto che rendono necessario l’accertamento e, per evidenti ragioni cautelative, deve anche assicurarsi che il veicolo venga condotto da altra persona idonea diversa dal guidatore sottoposto all’accertamento. In mancanza della persona idonea, deve far trainare il veicolo stesso fino al luogo indicato dall’interessato o “nella più vicina autorimessa” (comma 2 quinquies).

Quanto detto dianzi presuppone che il guidatore non rifiuti l’accertamento alcolimetrico richiesto. In caso di rifiuto di una qualsiasi delle forme di accertamento sopra indicate, sia questo cosciente e volontario, o doloso o colposo, soccorre la nuova disposizione del comma 7 dell’art. 186, con la quale chi si rifiuta viene punito con la pena più grave prevista, cioè quella del comma 2, lettera c) e la sospensione della patente di guida (Figura 2).

Anche per i conducenti “a rischio elevato”, in caso di rifiuto all’accertamento, il comma 6 dell’art. 186 bis prevede la pena più grave e la sospensione della patente e la confisca del veicolo (Figura 3).

Con il comma 9 bis 17 dell’art. 186, è stata prevista la possibilità della commutazione delle pene detentive e pecuniarie con il lavoro di pubblica utilità, salvo che non vi sia opposizione da parte dell’imputato.


17 Il comma 9 bis è stato introdotto nell’art. 186 dalla L. 120/2010, art. 33, comma 1, lett. d).


I lavori di pubblica utilità devono essere svolti in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso la Pubblica Amministrazione o Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati nella lotta alle dipendenze. Il ragguaglio stabilito tra la pena comminata e la durata del lavoro anzidetto corrisponde a un giorno di lavoro per ogni 250,00 Euro. 

Le ultime novità dell’estate scorsa

Il 27 Giugno scorso, come è stato già riportato da questa rivista (si veda “Strade & Autostrade” n° 161 Settembre/Ottobre 2023 a pag. 218 con https://www.stradeeautostrade.it/norme-e-leggi/il-nuovo-disegno-di-legge-per-il-codice-della-strada/), il Consiglio dei Ministri ha approvato una “bozza” di disegno di Legge contenente alcune modifiche a numerosi articoli del Codice della Strada tra cui anche l’art. 186, oggetto del presente commento.

Il 18 Settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un aggiornamento della precedente bozza di disegno di Legge, che è stata sottoposta anche al parere della Conferenza unificata, contenente diverse modifiche al Codice della Strada e la delega per redigerne uno nuovo. Nella Figura 4 è riportata la versione aggiornata delle proposte di modifica dell’art. 186 “guida sotto l’influenza dell’alcol” e dell’art. 125 “patenti di guida” contenute nel disegno di Legge approvato il 18 Settembre dal Consiglio dei Ministri e ora all’esame del Parlamento.

Salvini e i firmatari del protocollo
6. La foto del Ministro con i firmatari del protocollo; oltre al Ministro, sono presenti nella foto: l’Ing. Vito Di Santo, Direttore Generale della Direzione Generale “Sicurezza stradale e Autotrasporto” e la Dott.ssa Michela Melillo Dirigente della Divisione III della stessa Direzione e i Presidenti di Silb-Fipe e di Assointrattenimento, Maurizio Pasca e Luciano Zanchi (photo credit: MIT)

Il 3 Agosto, sul sito del Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è apparsa la seguente comunicazione: “Sicurezza stradale: accordo al MIT taxi gratis all’uscita delle discoteche” e aggiungeva: “È stato firmato oggi, alla presenza del Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, un protocollo d’intesa con le Associazioni di categoria rappresentative dei locali di intrattenimento notturno, per un progetto di sperimentazione che prevede taxi gratis per tornare a casa a fine serata” (Figura 4).

Il comunicato, poi, proseguiva: “Il MIT, nell’ambito delle iniziative sulla sicurezza stradale, ha stanziato fondi per pagare il taxi o la navetta a chi, sottoponendosi all’alcol test all’uscita delle discoteche, superi il limite previsto per mettersi alla guida.

In questo caso, la persona sarà riportata a casa, così come le persone che accompagnava. Saranno i locali di intrattenimento, previa convenzione con le compagnie di tassisti o ncc, a fornire il voucher. Si tratta di un progetto sperimentale che per ora riguarda i primi sei locali notturni individuati sul territorio nazionale per il periodo che va da Agosto a metà Settembre.

All’esito della sperimentazione si potrà valutare la bontà del progetto ed eventualmente studiarne la fattibilità a regime. L’idea, costruita dopo l’incontro con le Associazioni dei locali notturni di intrattenimento, era nata grazie alle proposte ricevute durante le riunioni con influencer e digital creators, avvenute nelle scorse settimane alla presenza del Ministro Salvini.

Il comunicato concludeva indicando i nomi dei firmatari (riportati nella didascalia della Figura 6) e l’elenco delle sei discoteche: Naki (Pavia), Mascara All Music (Mantova), Il Muretto (Jesolo Lido – VE), Baia Imperiale (Gabicce Mare – PU), La Capannina (Castiglione della Pescaia – GR) e Praja (Gallipoli – LE).

Molte testate giornalistiche hanno riportato, alcune anche in prima pagina, l’iniziativa del MIT con commenti alcuni favorevoli e altri contrari. Il sottoscritto ritiene che, per un commento puntuale e tecnico, sarà opportuno aspettare i risultati della sperimentazione.

Si rimanda perciò a un prossimo numero dell’Osservatorio perché durante la redazione di questo non sono stati ancora resi noti i risultati, dopo oltre un mese dalla scadenza di metà Settembre fissata dal MIT per la sperimentazione.

Per la foto in primo piano, photo credit: Iiuen123 da Pixabay

>  Se questo articolo ti è piaciuto, iscriviti alla Newsletter mensile al link http://eepurl.com/dpKhwL  <