La manutenzione della rete stradale
Per quanto riguarda la viabilità secondaria, in molti casi si registra un’inadeguata programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, una mancata programmazione che di fatto sta progressivamente portando a un decadimento del patrimonio infrastrutturale e a una crescita delle cause passive di incidentalità. Per assicurare una sorta di riequilibrio finanziario, molti Enti hanno adottato manovre strutturali di riduzione delle spese correnti, effettuando una rigorosa rivisitazione dei servizi erogati, procedendo alla riorganizzazione degli stessi sebbene non sempre abbiano saputo individuare i corretti criteri di efficienza per eliminare sprechi e diseconomie.
Per quanto attiene la rete stradale, molte sono state le Province che hanno messo in atto politiche e manovre volte a contrarre la spesa pubblica, demandando laddove possibile gli interventi di gestione e di manutenzione della rete stradale ai Comuni, e i Comuni – a loro volta – in un processo di passaggio di mansioni hanno demandato l’onere delle manutenzioni ai privati cittadini. Laddove poi le Province hanno avviato procedimenti di declassificazione della rete stradale, le problematiche connesse alla ridotta o inesistente manutenzione ordinaria si sono acuite, sia per la contrazione delle risorse assegnate agli Enti Locali sia per il mancato trasferimento delle competenze e – conseguentemente – dei fondi necessari all’assolvimento delle stesse.
L’eccessiva declassificazione della rete contravviene a quanto riportato nel Codice Civile, all’art. 822 che infatti così recita (Codice Civile – Dei beni appartenenti allo Stato, agli Enti pubblici e agli Enti ecclesiastici – art. 822): “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle Leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle Leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla Legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico”.