Riepilogo della puntata precedente
Nel precedente numero dell’Osservatorio (fascicolo n° 148 Luglio/Agosto 2021 a pag. 186) è stato illustrato l’art. 140, che introduce il titolo V sulle “Norme di Comportamento” e indica agli utenti il “Principio informatore della circolazione”; secondo tale principio, “devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
All’art. 140 fa seguito un gruppo di articoli molto importanti che indicano a tutti gli utenti la “giusta condotta” da tenere sulle strade. Gli artt. 141 e 142, già trattati dall’Osservatorio 1, riguardano rispettivamente l’obbligo di “regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose” e i “limiti di velocità” da rispettare sulle strade sia dentro che fuori i centri abitati. Altre indicazioni molto opportune vengono dall’art. 143 “Posizione dei veicoli sulla carreggiata” che tratteremo in questo numero.
Considerazioni generali
1) Un breve excursus storico ci consente di constatare che, in merito alla “mano da tenere nella circolazione stradale”, già il T.U. del 1933 (nell’art. 26) aveva prescritto che tutti i veicoli e gli animali dovessero essere “tenuti costantemente sul lato destro”.
Tale prescrizione era stata correttamente interpretata dalla dottrina e dalla Giurisprudenza, nel senso che al conducente del veicolo o dell’animale fosse consentito di poter “spaziare nella sua mezzeria” ovvero dall’asse della carreggiata al suo margine destro.
Da qui la definizione di “destra blanda”, attribuita da alcuni autori 2 per distinguerla dalla “destra rigorosa” prescritta, invece, dall’art. 104, comma 1 del T.U. del 1959 che recitava: “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
Lo stesso art. 104 prescriveva anche la “destra rigorosissima”, ovvero “essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”, ai veicoli sprovvisti di motore, agli animali (comma 2) e anche ai veicoli a motore “quando incrociano altri veicoli o percorrono una curva o un dosso a meno che non circolino su strade a carreggiate separate o su carreggiate a senso unico” (comma 3) 3;
2) riferimenti internazionali: con l’art. 10, la Convenzione mondiale sulla circolazione stradale di Vienna del 1968 4 si occupò della “Posizione sulla carreggiata”, ma i Delegati delle Nazioni aderenti all’ONU non riuscirono a trovare l’accordo sulla determinazione univoca della mano da tenere. La maggioranza dei Paesi aderenti era per la circolazione a destra, mentre Regno Unito, Irlanda e Malta – per rimanere in ambito europeo – insistettero per conservare la circolazione a sinistra.
Di conseguenza, il comma 1 dell’art. 10 della citata Convenzione recita: “Il senso di circolazione deve essere lo stesso su tutte le strade appartenenti allo stesso Stato”, lasciando quindi alle Legislazioni nazionali le determinazioni del lato (destro o sinistro) della carreggiata;
3) le statistiche degli incidenti: tra le Norme di comportamento del titolo V, quelle sulla “posizione dei veicoli, degli animali e dei pedoni sulla carreggiata – insieme con le regole della velocità e della precedenza – rivestono una rilevanza particolare.
Già il Duni 5, nel commentare il T.U. del 1959, ebbe a rilevare che “se tutti i conducenti dei veicoli osservassero le Norme dettate dal Legislatore, in materia di velocità e di tenuta di mano” (meglio definita dall’attuale Codice come “posizione dei veicoli sulla carreggiata”) “la massima parte degli incidenti mortali sarebbe evitata” 6.
Ciò trova conferma dalle statistiche degli incidenti stradali che l’ISTAT-ACI pubblica ogni anno. La Figura 2, relativa agli incidenti rilevati dagli organi di Polizia Stradale negli anni 2019 e 2020 7, riporta le sette infrazioni che provocano il maggior numero di incidenti.
In essa si nota chiaramente che “procedere contromano”, pur non essendo la principale causa di incidente, si trova al primo posto per la gravità degli incidenti da essa provocati, dove per gravità si intende il rapporto tra il numero dei morti e quello degli incidenti. Questo primato, purtroppo, è confermato anche negli incidenti che si verificano nei “centri abitati”.
La gravità degli scontri frontali tra veicoli per il mancato rispetto della corretta posizione sulla carreggiata è dimostrata anche dalle Figure 1, 3 e 4.
L’art. 143 “Posizione dei veicoli sulla carreggiata”
I primi quattro commi dell’art. 143 del nuovo Codice della Strada riproducono esattamente le disposizioni dell’art. 104 del T.U. del 1959 abrogato.
Il comma 1 dell’art. 143 stabilisce che “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. Si può confermare, pertanto, la definizione di “destra rigorosa”, già utilizzata per l’art. 104 del T.U. del 1959.
Copiosa è stata la Giurisprudenza sulle disposizioni, contenute nel previgente art. 104 del T.U. del 1959 8, da cui emergono alcune importanti considerazioni, ancora perfettamente attuali, che qui sinteticamente si riportano:
- la disposizione del comma 1 non impone l’obbligo di “rasentare il margine destro della carreggiata, ma solo di marciare in prossimità dello stesso”;
- la Norma, poi, “non fissa alcuna misura o distanza dal limite stesso, ma lascia una certa discrezionalità al conducente”;
- “per margine destro della carreggiata deve intendersi non già la linea che ne segna il limite estremo, bensì la parte di essa più vicina a quel limite, il che permette di lasciare sulla destra uno spazio tale da consentire un sufficiente margine di manovra da utilizzare in ogni circostanza”; naturalmente “tale spazio deve essere contenuto in limiti di ragionevolezza”.
In sostanza, si può concludere che l’obbligo sancito dal comma 1 – da rispettare comunque, anche quando la strada è libera – ha lo scopo di “prevenire situazioni di pericolo” conseguenti all’eventualità che un altro veicolo invada la mezzeria non di sua pertinenza. La disposizione, inoltre, non consente deroghe e va quindi osservata anche nelle strade a senso unico di circolazione e anche se si procede in retromarcia.
Le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 143, anch’essi identici, come già detto, ai corrispondenti commi dell’art. 104 del T.U. del 1959, sono dette della “destra rigorosissima”, in quanto prescrivono la circolazione (non già in prossimità del margine destro, come nel comma 1), ma “il più vicino possibile al margine destro” e sono dirette ai veicoli sprovvisti di motore e agli animali (comma 2) e anche a tutti i veicoli a motore quando incrociano altri veicoli o percorrono una curva o un raccordo convesso (dosso), salvo ovviamente i casi di circolazione su strade a due carreggiate separate (da spartitraffico invalicabile) o su una carreggiata con almeno due corsie per senso di marcia o, infine, su una carreggiata a senso unico (comma 3).
Le disposizioni della “destra rigorosissima”, e della “destra rigorosa”, ovviamente, valgono anche se la strada è libera.
Caso molto frequente nella circolazione nei centri abitati è quello del superamento dei veicoli in sosta, dove, fatte salve le disposizioni previste dall’art. 148 (sorpasso), che sarà commentato in un prossimo numero dell’Osservatorio, “la larghezza della carreggiata va calcolata tenuto conto anche dello spazio occupato temporaneamente da veicoli e pedoni in sosta lungo il margine.
In tal caso, il conducente di veicoli deve procedere con particolare cautela mantenendosi possibilmente entro la propria semicarreggiata e può oltrepassare la linea di mezzeria soltanto se non sopraggiungono da direzione opposta veicoli e non si creino pericoli di collisione.
Analogamente, rigorosa prudenza deve essere mantenuta dagli occupanti i veicoli in sosta, ancorché regolamentare, nel momento dell’apertura degli sportelli: frequenti sono, infatti, gli incidenti dovuti alla loro improvvisa apertura, incidenti che assumono particolare gravità per danni alle persone nel caso che il veicolo sopraggiungente sia a due ruote.
Il comma 5 dell’art. 143 fissa le disposizioni per la circolazione sulle carreggiate a due o più corsie per senso di marcia, in quanto la regola generale prevede che si debba percorrere la corsia più libera a destra, mentre la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
Il D.Lgs. 9/2002, nell’art. 10, ha soppresso la disposizione del comma 6 dell’art. 143, che disponeva che sulle strade di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali) a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra fosse riservata ai veicoli lenti.
Il Legislatore aveva, infatti, notato che, nonostante la previsione del comma 6, la corsia di destra restava vuota perché nessun utente riteneva di doversi inscrivere nella categoria dei “veicoli lenti” e i veicoli spesso si trovavano tutti concentrati sulla corsia centrale o di sinistra.
Tale constatazione, unita anche alle discordanti interpretazioni della Norma de quo da parte degli organi di Polizia Stradale 9, ha portato alla modifica introdotta dal citato art. 10 del D.Lgs. 9/2002 che ha abrogato questa disposizione riferita ai “veicoli lenti”.
Con la rivisitazione della disciplina testé citata è stato ripristinato, per le autostrade e strade extraurbane principali a tre o più corsie per senso di marcia, l’obbligo generale di marcia a destra, con conseguente obbligo di rientro dopo un sorpasso. Purtroppo si continuano ancora a vedere sulle autostrade a tre corsie ancora le corsie di destra quasi sempre libere e spesso anche i cartelli che indicano che la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti e che non sono stati rimossi dopo la soppressione del comma 6.
Il comma 7 dell’art. 143 estende anche all’interno dei centri abitati la regola generale, secondo la quale si deve percorrere, quando la carreggiata presenta due o più corsie per senso di marcia, la corsia più libera a destra, riservando al sorpasso (art. 148) la corsia o le corsie di sinistra.
Lo stesso comma precisa inoltre che può essere impegnata “la corsia più opportuna” (di destra, di sinistra o quella centrale) in relazione alla direzione che si vuole prendere alla successiva intersezione (rispettivamente: svolta a destra, svolta a sinistra o marcia diritta). È chiaro, infine, che le disposizioni del comma 7 vanno coordinate con quelle dell’art. 144 (circolazione dei veicoli per file parallele).
I commi 8, 9 e 10 dell’art. 143 regolano la circolazione sulle carreggiate impegnate anche da binari tramviari a raso con disposizioni sufficientemente dettagliate e chiare che riguardano anche il caso della presenza di fermate di tram e filobus realizzate con apposite isole salvagente.
In tal caso, è prevista la circolazione indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, salvo diversa segnalazione che imponga un passaggio su di un determinato lato, mediante i prescritti segnali di “Passaggio obbligatorio” (art. 122 del Regolamento e figg. II 82/a e II 82/b).
Illeciti e sanzioni
Gli illeciti previsti nell’art. 143, qualora non producano danni alle persone, sono tutti di natura amministrativa e sono stati sintetizzati in Figura 6 dove sono riportate anche le detrazioni dei punti sulla patente previsti dall’art. 126 bis del Codice.
Si ricorda che, a carico del conducente di un veicolo a motore che con la sua condotta abbia cagionato la morte di una o più persone o lesioni colpose gravi o gravissime, a partire dal 25 Marzo 2016 si applicano anche le pene previste dagli artt. 589 bis “Omicidio stradale” e 590 bis “Lesioni personali stradali”, introdotti nel Codice Penale dalla Legge n° 41/2016.
Note
1) – L’art. 141 “Velocità” è stato commentato dall’Osservatorio nel n° 6/2013 e l’art. 142 “Limiti di velocità” nel n° 1/2014.
2) – Vedi, tra gli altri, Duni-Cassone-Garri, “Trattato di diritto della circolazione stradale”, Edizioni CO.NA.LA., Roma, 1961, pag. 1463 segg; ed ivi ampia Giurisprudenza.
3) – Oltre quanto citato alla nota precedente, vedi Duni “Il problema della mano” nel nuovo Codice della Strada, in Rivista della circolazione e dei trasporti, 1959, 225.
4) – Di circolazione stradale si era precedentemente occupata nel 1949 la Convenzione di Ginevra.
5) – Mario Duni, già Presidente di sezione della Corte di Cassazione e Presidente della Commissione interministeriale, che ha predisposto il testo del Codice della Strada del 1959.
6) – Vedi Duni-Cassone-Garri op. cit. (nota n° 2), pagg. 1462 e segg. ed ivi ampia bibliografia e Giurisprudenza.
7) – Cfr.: “Statistica degli incidenti stradali», anno 2019, pubblicati l’8 Ottobre 2020 dall’ISTAT-ACI, tav. 2.13 e “Statistica degli incidenti stradali”, anno 2020, pubblicati il 7 Ottobre 2021 dall’ISTAT-ACI, tav. 2.13.
8) – Gli interessati alla “copiosa” Giurisprudenza in materia possono consultare G. Tamburrino e P. Cialdini, “Commentario al Nuovo Codice della Strada”, UTET Giuridica, pagg. 1357-1363, 2016.
9) – Cfr. Relazione del 31 Dicembre 2001 della Commissione Ciardulli al testo delle modifiche al Codice a seguito della Legge Delega n° 85/2001.
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