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Sicurezza stradale, automobilisti distratti e sanzionati

Si rischia la contravvenzione solo ad avere il telefono in mano

(Come riportato in una nota di Carlo Argeni)

Tre incidenti stradali su quattro sono dovuti alla distrazione. Una delle cause principali della scarsa concentrazione dei conducenti è l’utilizzo dello smartphone e di tutti quei devices ormai prepotentemente entrati nella nostra vita e nelle nostre abitudini quotidiane.

E dire che un secondo di disattenzione, quando siamo al volante a una velocità di 50 km/h, significa percorrere quindici metri di buio. Cinque secondi, pensate, sono la bellezza di 75 metri.

A quanto pare, dunque, i continui richiami a una maggiore concentrazione sembrano essere ancora snobbati da molti. Da troppi, diciamocelo francamente.

Si è sanzionati, quando si è alla guida, non solo perché stiamo telefonando ma anche per qualsiasi operazione che mettiamo in essere e presupponga l’uso di una o di entrambe le mani. Si tratta di un comportamento proibito nel nostro ordinamento, è bene sottolinearlo, proprio per i rischi sottesi a questo deplorevole atteggiamento.

La violazione dell’articolo 173 del Codice della Strada (“Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida”) è determinata dall’impegno di una delle mani sull’apparecchio, con la temporanea indisponibilità dell’uso dei sistemi di guida. Quando si è al volante, di qualsiasi veicolo, il conducente deve “avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida” (articolo 169, comma 1, Cds).

Le mani devono essere sempre sul volante, o sul cambio, per potere agevolmente condurre il mezzo ed essere pronti a reagire a qualunque improvvisa situazione di pericolo possa verificarsi. E’ consentito, tuttavia, “l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani)”.

La giurisprudenza ritiene sanzionabile l’utilizzo del telefonino pure durante l’interruzione della marcia del veicolo per esigenze di circolazione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 23331/2020. E’ di tutta evidenza, d’altronde, che la maggioranza dei sinistri dipende dall’errata valutazione del rischio e dalle infrazioni al Codice della strada.