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Allarme caldo, con temperature elevate oltre i 35 gradi si può chiedere la Cig

Lo prevede l’Inps, valgono anche le temperature percepite.

Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla Cassa integrazione ordinaria: è quanto prevede l’Inps dal 2017 secondo quanto riportato in un decalogo dell’Inail sul lavoro in caso di alte temperature.

“Si chiarisce – si legge nel messaggio – che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. 

Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore. L’Inps ha avvertito che i fenomeni climatici estremi sono stati posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro e nel 2022 ha dato indicazioni su quali sono i settori per i quali si può chiedere la cassa integrazione ordinaria in caso di temperature superiori ai 35 gradi. 

“Ne sono esempio – si legge – i lavori di stesa del manto stradale, in cantieri all’aperto e che richiedono anche indumenti di protezione e in tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore”. 

L’azienda, nella domanda di Cig e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, hanno spiegato l’Inps e l’Inail, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo. 

I due enti fanno presente che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.