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Dal 1° novembre si modifica la disciplina del subappalto. Il tetto del 50% rimane per le opere prevalenti

La fase transitoria prevista dal Dl Semplificazioni è in scadenza. Restano vincoli specifici ai sub-affidamenti oltre a quelli che dovranno essere decisi di volta in volta dalla Pubblica Amministrazione.

Dal 1° novembre si modifica ancora la regola del subappalto, secondo le previsioni contenute nel Decreto legge 77/2021 (convertito nella legge 198/2021), che indica le disposizioni per facilitare l’attuazione degli investimenti contenuti nel Pnrr.

La disciplina transitoria del Dl 77/2021, è valida fino al 31 ottobre, individua il limite del 50% del valore del contratto di appalto come percentuale massima delle prestazioni che possono essere oggetto di subappalto. La disciplina a regime, che sarà in vigore dal 1° novembre, riformulerà il limite quantitativo al subappalto e conterrà altri elementi nuovi che si aggiungono ad altre modifiche al regime previgente che erano già state introdotte dallo stesso DL 77/2021.

L’insieme di queste novità – tutte contenute nell’articolo 49 del Dl 77 – a loro volta si innesta sulla disciplina originaria di cui all’articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

Un quadro complessivo variegato, che prevede un’adeguata analisi per capire in che termini la disciplina sul subappalto è destinata a modificarsi dal 1° novembre e come conseguentemente cambi l’operatività delle stazioni appaltanti sotto questo specifico profilo.

Il limite al subappalto, su cui da sempre si è maggiormente concentrata l’attenzione, in termini e secondo modalità diverse nel tempo, ha costantemente previsto un limite quantitativo al subappalto. Limite di cui è sempre stata messa in dubbio la conformità rispetto al diritto comunitario, dubbio che è stato confermato anche da due pronunce della Corte di Giustizia Ue.

Il rigido limite quantitativo nella nuova disciplina viene sostituito con alcune limitazioni, in parte definite direttamente dalla norma e in parte rimesse, quanto alla loro applicazione concreta e alla discrezionalità della stazione appaltante. Le prime sono contenute al comma 1 dell’articolo 49 del DL 77 e sono in realtà già operative dall’entrata in vigore di tale Decreto Legge.