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Consiglio di Stato: da annullare attestato Soa in caso di fatture false

Come riportato da Mauro Salerno su Edilizia e Territorio

L’attestato Soa ottenuto grazie (anche) a una serie di fatture false non figura come una semplice irregolarità fiscale, ma comporta l’annullamento del certificato. A ribadire il principio è il Consiglio di Stato che ha accolto in pieno il ricorso promosso dall’Autorità Anticorruzione, ribaltando una decisione presa dal Tar.

Alla base della sentenza (n. 1644/2020, depositata il 6 marzo) c’era l’iscrizione nel casellario Anac di un’impresa accusata di aver presentato documenti falsi al momento di ricevere il lasciapassare al mercato dei lavori pubblici. In particolare la contestazione riguardava la presentazione di tre fatture grazie alle quali l’impresa «aveva dichiarato di aver eseguito lavori per euro 846.754,00, documentando tale dichiarazione con fatture registrate nelle scritture contabili in atti della stessa Moter per (soli) complessivi euro 762,00». A scoprire la discrepanza tra le fatture esibite e quelle poi inserite nel registro contabile (sia per gli importi che per l’oggetto) era stata la Guardia di Finanza.

Nel giudizio di primo grado il Tar aveva accolto il ricorso dell’impresa contro l’annullamento dell’attestazione Soa ritenendo che «l’irregolarità fiscale segnalata dagli operatori della Guardia di finanza ovvero dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione non potessero essere prova dell’accertamento della carenza dei requisiti».

Il Consiglio di Stato ribalta la decisione ribadendo il principio «secondo cui l’attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all’impresa che ha conseguito l’attestazione». L’obiettivo, ricorda il Consiglio di Stato, è «consentire al sistema Soa di funzionare nel modo più rispondente agli interessi generali cui esso è preordinato, onde garantire che le attestazioni rilasciate alle imprese siano fondate su dati oggettivi ed incontrovertibili». L’unica cosa che conta «è il fatto oggettivo della non veridicità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita» l’attestazione.