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Ddl Bilancio, per sbloccare gli investimenti corsa a ostacoli con 12 decreti attuativi

Photo credit: Camera dei Deputati

Il “pacchetto” di misure per gli investimenti (art. 8 e art.53) stanzia sull’annualità 2020 risorse per quasi 700 milioni ma prevede 12 provvedimenti ministeriali

Riportiamo un articolo di Massimo Frontera per Edilizia e Territorio sul Decreto di bilancio per gli investimenti di infrastrutture in Italia nei prossimi anni.

Sono una dozzina i provvedimenti attuativi – tra Dpcm, intese in conferenze istituzionali, dm ministeriali e interministeriali – necessari a mettere in moto la “macchina” degli investimenti infrastrutturali prevista dal disegno di legge di bilancio. Una “macchina” che dovrebbe mettere a terra una somma iperbolica di investimenti in infrastrutture – pari a 63,6 miliardi – di cui però solo 697 milioni circa appostati sul 2020 (non considerando in questo calcolo l’annualità 2020 del maxi-fondo per le amministrazioni centrali, in quanto non è ancora nota le risorse da riversare nell’edilizia e nelle costruzioni).

L’architettura finanziaria delineata dalla manovra prevede una serie di fondi destinati alle diverse amministrazioni, centrali, territoriali e locali, per realizzare vari tipi di opere pubbliche o interventi manutentivi orientati prevalentemente alla sicurezza e alla sostenibilità. Gli interventi, da realizzare attraverso altrettante gare, sono però condizionati all’emanazione di provvedimenti attuativi, che in molti casi dovranno essere replicati per ogni annualità e che in alcuni casi richiedono l’intesa con le amministrazioni locali interessate.

L’apertura dei cantieri è pertanto condizionata alla capacità di pubblicare i provvedimenti entro i termini (ovviamente non perentori) previsti dallo stesso Ddl. Ecco, quali e quanti sono i provvedimenti previsti per ciascuna misura contenuta nel Ddl Bilancio che prevede investimenti in opere pubbliche.

Maxi-fondo investimenti (art.7)
Il riparto delle risorse del maxi-fondo centrale finanziato con 22,3 miliardi – di cui 685 milioni per il 2020 – avviene attraverso uno o più Dpcm su proposta del ministero dell’Economia, di concerto con i ministri interessati a valle di programmi settoriali presentati dai singoli dicasteri. Il decreto – o i decreti – devono essere adottati entro il 15 febbraio 2020.

Non solo. Nel caso in cui siano individuati interventi che toccano materie di competenza di regioni o delle due province autonome, dovranno essere adottati «appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

Gli schemi di questi decreti devono essere trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia, «le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere».

I tecnici parlamentari (ufficio studi del Senato e della Camera) rilevano a questo proposito (relativamente al testo del comma 4 dell’articolo 7) che non si capisce bene se il parere parlamentare è richiesto sugli schemi di Dpcm di riparto del fondo oppure solo sugli schemi dei decreti eventualmente resi necessari da interventi che toccano competenze regionali. Circa i tempi di attuazione del riparto, vale la pena di riproporre quanto ricordato dai tecnici parlamentari circa il precedente maxi-fondo, previsto dalla manovra di bilancio 2019 (commi 95-98 della legge 145/2019): a fronte della scadenza fissata al 31 gennaio 2019, il riparto è avvenuto con il Dpcm 11 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 12 luglio successivo e non ancora pubblicato in Gazzetta.

Fondi ai comuni/1. Opere pubbliche (art. 8, commi 1-9)
L’attuazione del finanziamento a pioggia di tutti i comuni italiani con 2,5 miliardi di euro nel quinquennio 2020-2024 – di cui 500 milioni sul 2020 – per realizzare opere pubbliche (efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile) avviene attraverso un doppio passaggio.

I finanziamenti sono «attribuiti» agli enti locali entro il 31 gennaio 2020 con Dm del ministero dell’Interno cui deve seguire una comunicazione – entro il successivo 10 febbraio 2020 – dello stesso ministero a ciascun comune dell’importo spettante per ciascun anno. Gli enti locali sono vincolati all’apertura del cantiere entro il 15 settembre di ciascun anno in cui ha ricevuto il contributo. In caso di mancato rispetto dei termini scatta la revoca del contributo, entro il 31 ottobre, con Dm Interno.

Fondi ai comuni/2. Rigenerazione urbana (art. 8, commi 11-12)
La dote di 8,65 miliardi sull’arco del periodo 2021-2034 – quindi con zero risorse sul 2020 – per «investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale» prevede un Dpcm di concerto con Mef e ministero dell’Interno.

La prima scadenza attuativa è fissata al prossimo 31 gennaio 2020, entro cui definire e approvare in conferenza stato-città i criteri per assegnare le risorse e monitorare il programma. Più precisamente, il Dpcm dovrà definire: criteri e modalità di riparto (incluso l’utilizzo dei ribassi d’), modalità di monitoraggio dell’effettivo utilizzo delle risorse; modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Gli importo di ciascun comune sono individuati con Dm Interno concerto Economia da adottare entro 30 giorni dopo la pubblicazione del Dpcm.

Fondi ai comuni/3. Infrastrutture e territorio (art.8, commi 13-15)
La dote di 4 miliardi – sempre agli enti locali – per interventi su edilizia, dissesto, strade, beni culturali e ambiente, è ancora lontana dall’attuazione perché le risorse sono previste nel periodo 2025-2034, con 400 milioni ogni anno. Dell’attuazione di questo futuro programma si comincia a parlare nel 2024.

Con uno o più Dpcm di concerto Economia e Interno e previa intesa in Conferenza Stato-città da emanare entro il 31 marzo 2024 si decideranno: criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse; monitoraggio; rendicontazione e verifica delle risorse assegnate; modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. L’individuazione degli importi avviene con un Dm Interno di concerto Economia e previa intesa in sede di Conferenza unificata da emanare entro 30 giorni dopo la pubblicazione del Dpcm.

Fondi ai comuni/4. Fondo per la progettazione (art. 8, commi 16-23)
Il fondo di 2,783 miliardi in totale per il periodo 2020-2034, a cominciare da 85 milioni sull’annualità 2020, destinato alle spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva di varie opere, richiede un decreto Interno di concerto Economia da emanare entro il 28 febbraio di ciascun anno – quindi 28 febbraio 2020 in prima attuazione – a fronte di richieste che gli enti locali dovranno far pervenire al ministero dell’Interno entro il 15 gennaio di ogni anno, e quindi entro il 15 gennaio 2020 in prima attuazione.

Gli enti locali – che potranno chiedere il finanziamento di massimo tre interventi per ogni anno – devono indicare nelle loro richieste: le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto dell’opera da realizzare; le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi. Si richiede inoltre che il progetto dell’opera sia incluso nella programmazione comunale.
La progettazione deve essere affidata entro tre mesi dalla data di emanazione del Dm Interno-Economia con indicato il contributo assegnato al comune (quindi, teoricamente, entro il 31 maggio 2020 in prima attuazione). In caso contrario scatta la revoca, sempre disposta dal Viminale.

Fondi ai comuni/5. Asili nido (art. 8, commi 24-25)
Particolarmente “concertata” l’attuazione della misura che riguarda il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza, la ristrutturazione o la ricostruzione di asili nido comunali. La misura prevede una dotazione di 2,5 miliardi di euro in totale sul periodo 2021-2034, e quindi con zero risorse nel 2020.

Entro il 15 gennaio 2020 dovrà vedere la luce un Dpcm di concerto Economia, Interno, Istruzione, Lavoro e Pari opportunità, previa intesa in conferenza Stato-città che individua i criteri di riparto, le modalità di utilizzo delle risorse, di monitoraggio, rendicontazione e verifica, oltre alle modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Fondi a province e città metropolitane (art. 8, commi 27-28)
Dei 3,45 miliardi stanziati a favore di province e città metropolitane per interventi di messa in sicurezza delle strade e la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico delle scuole le uniche risorse sul 2020 consistono in 100 milioni di euro, mentre il resto è distribuito sugli anni 2021-2034.

L’attuazione richiede un Dpcm di concerto Economia, Infrastrutture, Interno e Istruzione, previa intesa in conferenza Stato-città, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020. Il decreto dovrà indicare le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse. Con un successivo Dm interministeriale (di ciascun dicastero interessato e di concerto con l’Economia) da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del Dpcm, saranno individuati gli enti beneficiari del finanziamento.

Piano rinascita urbana (art. 53)
Il piano rinascita urbana – che complessivamente dispone di 853,81 milioni sul periodo 2020-2033 (in capo al neonato fondo “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”), con 12,18 milioni per l’annualità 2020 – prevede una messa a regime che non richiede solo provvedimenti attuativi ma anche la costituzione di una commissione di valutazione di progetti in base a criteri ancora da decidere.

L’ambizione è quella di rinnovare il tessuto urbano, in particolare quello delle periferie, a partire dalla cura di situazioni di sofferenza abitativa. Il coinvolgimento nel piano di Regioni, province e comuni, oltre a quello degli operatori privati rende la sfida particolarmente complessa, il cui onere sarà in capo al Mit e in particolare al dipartimento di edilizia abitativa. Le proposte di finanziamento dovranno pervenire al Mit – entro un termine ancora non definito – da parte di Regioni, Città metropolitane, comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i tutti i comuni con più di 60mila abitanti. Le proposte dovranno essere valutate da una Alta commissione incardinata a Porta Pia.

Il primo provvedimento a vedere la luce sarà il decreto di costituzione dell’Alta commissione che dovrà valutare i progetti. Se il testo del Ddl resterà invariato, l’emanazione dovrebbe avvenire entro il 30 gennaio 2020, cioè 30 giorni dopo l’entrata in vigore della manovra di Bilancio. La commissione sarà composta da sei rappresentanti del Mit, di cui uno con funzioni di presidente, un rappresentante ciascuno di regioni, comuni, ministero Interno, ministero Beni culturali e un rappresentante del Dipe.

Il secondo provvedimento dovrebbe vedere la luce entro il 1 marzo 2020 (60 giorni dall’entrata in vigore della manovra) con il quale definire: termini, contenuti e le modalità di presentazione delle proposte (con relativo cronoprogramma di attuazione da parte di regioni, città metropolitane e gli altri enti locali interessati); entità massima del contributo riconoscibile (con tempi e relative modalità di erogazione); criteri per la valutazione delle proposte. In particolare il provvedimento consiste in un decreto Infrastrutture di concerto Economia e Beni culturali, previa intesa con la Conferenza unificata.