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Il partenariato: occasione anche per strade e autostrade?

I principali riferimenti normativi sull’argomento e uno schema di argomenti potenzialmente interessati da una proposta nel settore di strade e autostrade

Il partenariato: occasione anche per strade e autostrade?

Il rischio può essere definito come un qualsiasi evento che possa causare uno scostamento nei flussi di cassa realizzato dall’attuazione dell’iniziativa, che può determinare l’insuccesso – totale o parziale – del partenariato. A tal fine, l’accordo contrattuale deve dedicare una disciplina per la gestione dei rischi legati all’intervento del partenariato, prevedendo precise responsabilità delle parti coinvolte (pubbliche e private) ed allocando rischi e incentivi (c.d. security package), con la funzione primaria di mitigare e ripartire i rischi relativi tra tutti i partecipanti.

Costituisce altro elemento essenziale del partenariato garantire alle banche il recupero dei capitali resi disponibili per consentire l’intervento oggetto del partenariato stesso. Fermo restando la precisazione sopra riportata in merito al carattere vincolante delle Linee Guida dell’ANAC, le precisazioni dell’Autorità possono essere utili per la creazione della c.d. “matrice dei rischi” (documento che sintetizza l’analisi dei rischi connessi alla realizzazione dell’opera o alla gestione del servizio) e l’elaborazione dei criteri di revisione del piano economico finanziario che si rende necessario all’accadimento di fatti non imputabili alla parte privata e connessi a rischi non allocati in capo alla stessa.

La matrice dei rischi deve contenere:

  • l’identificazione delle varie tipologie di rischio e precisamente, tenuto conto dell’intervento dell’ANAC;
  • il “risk assessment” che consiste nella valutazione della probabilità che un determinato evento associato a un rischio si realizzi e dei costi che possono derivarne;
  • il “risk management”, che consiste nell’individuare misureidonee a minimizzare gli effetti negativi del verificarsi di un evento;
  • le modalità analitiche per la suddivisione di ciascuno specificorischio tra il soggetto privato e quello pubblico;
  • la disciplina per l’allocazione del rischio e quella per la valutazione nell’ipotesi di variazioni contrattuali o revisioni del piano economico e finanziario.

Per la verifica del mantenimento del rischio in capo al privato, l’ANAC ritiene indispensabile che il contratto contenga la disciplina del livello di qualità del servizio che l’operatore è tenuto a garantire (il “Service Level Agreement”), prevedendo effetti sanzionatori, quali penali o decurtazione dei canoni, in caso di mancato rispetto.