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Il partenariato: occasione anche per strade e autostrade?

I principali riferimenti normativi sull’argomento e uno schema di argomenti potenzialmente interessati da una proposta nel settore di strade e autostrade

Il partenariato: occasione anche per strade e autostrade?

L’intervento del Legislatore

Il Legislatore nazionale nel dare attuazione alle direttive comunitarie (del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) con il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n° 50 “Codice dei Contratti pubblici” e con i successivi interventi per introdurre modifiche e integrazioni (con particolare riferimento all’ultimo intervento attuato con il “correttivo” del 19 Aprile 2017, n° 56) ha codificato la cooperazione tra pubblico e privato, al fine di offrire uno strumento efficace alla realizzazione di opere ed alla gestione di servizi, con un rapporto che prevede una suddivisione dei rischi, legati all’intervento.

Lo strumento del PPP assume la veste giuridica di “contratto di Partenariato Pubblico Privato”, e l’art. 3, comma 1, lettera eee) del Codice dei Contratti pubblici, lo definisce “quale il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono ad uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore”.

Con il successivo art. 180 del Codice dei Contratti pubblici, con il comma 8 il Legislatore colloca nel Partenariato Pubblico Privato contratti nominativamente elencati (“… rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità”), salvo poi allargare la tipologia a “… qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti”.