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Codice appalti: dal 1° luglio affidamenti diretti e procedure negoziate sotto al milione senza gare

Entra in vigore il prossimo 1° luglio il Nuovo Codice degli appalti. Torna all’attenzione degli operatori la questione della corretta definizione delle modalità di affidamento che gli enti appaltanti devono adottare per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie. Occorre stabilire se per gli affidamenti dei contratti sottosoglia le stazioni appaltanti debbano seguire obbligatoriamente le modalità indicate all’articolo 50 del Dlgs 36/2023 con affidamento diretto e procedura negoziata, e possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie limitatamente a una specifica ipotesi, ovvero siano comunque libere di ricorrere alle procedure ordinarie.

E’ una questione centrale, che ha un impatto a livello operativo in quanto condiziona l’iter procedurale che gli Enti appaltanti, di minori dimensioni, che devono seguire per l’affidamento di una significativa porzione degli appalti di loro competenza.

Le nuove norme rappresentano il quadro regolatorio organico della specifica materia, che si sostituisce integralmente a quello previgente e rappresenta l’unico riferimento da prendere in considerazione. Sulla base di questo presupposto, che induce a ritenere che non possa costituire un precedente utile quanto sancito dalla giurisprudenza in relazione al decreto Semplificazioni, occorre quindi valutare ai fini della soluzione della questione prospettata gli elementi desumibili dalla specifica disciplina del Dlgs 36.

Per concludere lo stesso articolo 50 del Dlgs 36 prevede alla lettera d) che per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria le Stazioni appaltanti, oltre che alla procedura negoziata senza bando, possano ricorrere alle procedure ordinarie (aperta e ristretta), previa adeguata motivazione.