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Incidente stradale, è obbligatorio fermarsi e prestare assistenza

Come riportato in una nota de “Le Strade dell’Informazione”)

Bisogna sempre assicurare un tempestivo intervento di soccorso ai feriti

Chi causa un incidente, o lo determina a seguito di un suo comportamento di guida, ha l’obbligo di fermarsi e soccorrere coloro che abbiano subito un danno alla persona, porre in essere ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non sia modificato lo stato dei luoghi per i rilievi necessari al successivo accertamento delle responsabilità.

Se non si ottempera a tale obbligo si è puniti con la reclusione da un anno a tre anni (art. 189 del Codice della Strada). Si applica, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti soccorso ai feriti, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

La Corte di Cassazione, Sentenza n. 14648 del 20 aprile scorso, Sez. IV Penale, ha precisato che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza, di cui all’art. 189 del Cds, hanno una diversa soggettività giuridica.

Il primo è finalizzato a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nel sinistro e la ricostruzione dello stesso, mentre il secondo è volto a garantire che le persone ferite siano assistite. Il soccorso ai feriti non può essere delegato ad altri, a meno che non si tratti di soggetti in possesso di particolari abilitazioni.

La semplice presenza di un’altra persona, ad esempio di un passante, non esenta, dunque, dall’obbligo di prestare aiuto. L’assenza di lesioni, morte o la presenza di un soccorso prestato da altri, d’altronde, non possono essere conosciute “ex post” dall’investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento (Sentenza n. 5416 del 25/11/1999 – Sentenza n. 4380 del 2/12/1994).

Il soccorso ai feriti è rappresentato da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesto dalle circostanze del caso. Chi in giudizio rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito deve fornire la dimostrazione della adeguatezza dell’assistenza fornita (Sentenza n. 14610 del 30/1/2014; Sentenza n. 33772 del 15/06/2017).