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Semplificazioni – Appalti, due mesi agli affidamenti e quattro per il confronto competitivo

Photo credit: Il Faro Online

(come riportato da Alberto Barbiero su Edilizia e Territorio)

Riportiamo un articolo apparso oggi su Edilizia e Territorio a firma Alberto Barbiero sulle soluzioni in deroga al Decreto semplificazioni per l’accelerazione delle procedure d’affidamento degli appalti.

Individuate soluzioni derogatorie per l’affidamento di appalti di lavori, servizi (compresi quelli di ingegneria e architettura) e forniture ma anche precisi vincoli temporali per la loro realizzazione

Le stazioni appaltanti devono velocizzare le procedure per l’affidamento di appalti per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito della crisi causata dal Covid-19, gestite mediante le procedure facilitate disciplinate dal decreto Semplificazioni; e in caso di sforamento dei termini si possono avere rilevanti conseguenze per il Responsabile unico del procedimento o per l’operatore economico.

Gli articoli 1 e 2 delle ultime bozze di decreto introducono percorsi con soluzioni derogatorie per l’affidamento di appalti di lavori, servizi (compresi quelli di ingegneria e architettura) e forniture rispettivamente di valore inferiore e pari o superiore alle soglie Ue nel periodo tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2021, ma stabiliscono anche precisi vincoli temporali per la loro realizzazione.

In entrambi gli ambiti di valore, l’attenzione è posta sul contingentamento dei tempi di sviluppo delle procedure di affidamento, dal momento del loro avvio con la determinazione a contrarre (o con atto equivalente) sino a quello dell’aggiudicazione: il percorso deve essere concretizzato nel sottosoglia in due mesi per gli affidamenti diretti e in quattro mesi per le procedure con confronto competitivo, mentre nel soprasoglia entro un periodo massimo di sei mesi.

Il mancato rispetto dei termini di conclusione delle procedure di affidamento, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che deve essere formalizzata immediatamente dalla stazione appaltante, operando di diritto.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della bozza del decreto semplificazioni individuano tre fattispecie che possono costituire presupposto per la contestazione della responsabilità del Responsabile unico del procedimento, ma anche dell’operatore economico.

La prima situazione critica è costituita dal superamento dei termini massimi previsti dalle norme per l’aggiudicazione degli appalti e ha come unica eccezione l’eventuale sospensione determinata da interventi dell’autorità giudiziaria.

Le stazioni appaltanti devono programmare accuratamente le procedure, definendo un cronoprogramma per la fase di affidamento, impegnativo per tutti i soggetti che intervengono a vario titolo nella gara.

Il responsabile unico del procedimento deve pertanto dar corso in modo tempestivo ed efficace alle attività di propria competenza e sollecitare quelle degli altri soggetti che intervengono nella procedura, ad esempio chiedendo alla commissione giudicatrice di svolgere le operazioni di valutazione delle offerte con massima continuità.

Qualora la stazione appaltante riscontrasse comportamenti ostativi al celere sviluppo della procedura da parte di operatori economici concorrenti, potrebbe pervenire a sanzioni rilevanti, fino all’esclusione.

Altrettanto rilevanti sono poi le fasi successive all’aggiudicazione, poiché la stipulazione del contratto oltre i termini previsti in sede di gara (e comunque statuiti in via generale in un massimo di 60 giorni dall’articolo 32, comma 8 del codice) e il suo tardivo avvio costituiscono presupposti sostanziali per la contestazione di profili di responsabilità in capo al Responsabile unico o per il riconoscimento di comportamenti elusivi dell’aggiudicatario. Qualora, ad esempio, l’appaltatore ritardasse l’avvio delle prestazioni, questa situazione si verrebbe a configurare come causa di risoluzione del contratto.