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Destrutturazione e sicurezza in cantiere

Si può avere la botte piena e la moglie ubriaca? A volte sì, ma è raro

Sicurezza in cantiere

Se si parte da una narrazione inadeguata secondo cui sarebbe sufficiente sgombrare quelli che si ritengono gli “ostacoli” alla piena operatività dei cantieri attraverso il subappalto libero, l’innalzamento delle soglie per appalti con procedura negoziata senza bando (da un milione alla soglia comunitaria con dieci Imprese invitate) e la proroga sulla validità dell’appalto integrato, avremo problemi a garantire davvero la sicurezza in cantiere.

In particolare, l’affidamento diretto – che certo non è favorevole alla concorrenzialità tra Imprese – avrebbe dovuto essere consentito fino al 31 Dicembre 2021, mentre viene prorogato al 30 Giugno 2023; non solo: mentre era previsto sino alla soglia di 40.000 Euro, ora questa è a 150.000.

Vediamo un gran fermento di INPS, INAIL, ARPA, ASL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, NAS e Sindacati, sul tema dei certamente necessari controlli: tale attività deve tuttavia essere centrata non su azioni punitive e di rivalsa contro le Aziende, ma su strumenti volti ad aiutarle e a facilitare loro la vita (avete mai visto, per fare solo un esempio, la “sintetica e semplice” documentazione che invia INAIL relativamente alla determinazione del Tasso Premiale applicabile alle Imprese?).

L’affidamento diretto è prorogato
1. L’affidamento diretto – che certo non è favorevole alla concorrenzialità tra Imprese – avrebbe dovuto essere consentito fino al 31 Dicembre 2021, mentre viene prorogato al 30 Giugno 2023

Più che moltiplicare e potenziare gli Organismi di controllo, l’azione dei soggetti già esistenti va dunque semplificata, riordinata e coordinata in modo definitivo, pur nell’ambito di un opportuno controllo. Non è con l’accanimento terapeutico normativo che diminuiscono gli infortuni ma con la qualificazione reale delle Imprese e soprattutto delle Stazioni Appaltanti.

Assume infatti importanza decisiva, in questo quadro, la qualificazione seria ed effettiva delle Imprese sulla base di criteri oggettivi e specifici per ogni tipo di categoria (esperienza, attrezzature, personale qualificato) quale strumento di selezione dei concorrenti per un mercato professionale e di qualità, e per cantieri delle costruzioni – non solo dell’edilizia – sicuri.

Non è un caso che l’incidenza di infortuni nei cantieri specialistici e super-specialistici sia alquanto bassa, e ben diversa da quella generale di settore riportata in Figura 2.

I dati al 30 Aprile 2020
2. I dati rilevati al 30 Aprile 2020 (fonte: Open Data INAIL)

Non condividiamo, invece, interventi sul Codice degli Appalti che più che semplificatori siano semplicistici: questo perché, ad esempio, il problema della liberalizzazione del subappalto non attiene solo al malaffare, ma coinvolge problemi tecnici legati alla buona esecuzione dei lavori, particolarmente di quelli specialistici, che abbisognano di cornici contrattuali più adeguate dell’istituto residuale del subappalto affidato a prezzi irrisori, nel quale, invece, confluisce la maggior parte delle opere specialistiche.

Tale problema di liberalizzazione attiene molto alle opere, ai lavoratori in cantiere e, ovviamente, alla relativa sicurezza.

Occorre, inoltre, che si eliminino definitivamente le ambiguità circa il pagamento diretto di Subappaltatori e Fornitori di beni, servizi e lavori – stando a quanto recita l’art. 1, c. f, della Delega al Governo in materia di contratti pubblici: “(si rispettano) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara […] nonché di quelli relativi al pagamento del corrispettivo e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori” – e che vengano reintrodotti meccanismi e criteri per regolare il massimo ribasso tra appalto e subappalto.

Non è infatti immaginabile, né oltremodo consentibile, che il Subappaltatore, il quale non ha potuto partecipare alla formulazione dell’offerta, subisca o debba “assorbire” i ribassi, a volte insostenibili, che l’Appaltatore ha fatto per aggiudicarsi l’appalto.

Sicurezza in cantiere e destrutturazione
3. Ha importanza decisiva la qualificazione seria ed effettiva delle Imprese sulla base di criteri oggettivi e specifici per ogni tipo di categoria (esperienza, attrezzature, Personale qualificato) quale strumento di selezione dei concorrenti per un mercato professionale e di qualità e per cantieri delle costruzioni – non solo dell’edilizia – sicuri

Ribassi che inevitabilmente si “scaricano” anche se non “formalmente” sui presupposti della Sicurezza e su ciò che ad essa gravita intorno. Ciò è in frontale contrasto, peraltro, con lo spirito dell’Art. 13 della Legge 180/2011, recante Norme circa la libertà di Impresa, oltre che con il più elementare buon senso.

In questo contesto, si rende assolutamente opportuna la formalizzazione/previsione di un contratto tipo di subappalto con rilievo pubblicistico che impedisca inserimenti di clausole, prescrizioni, obblighi, vincoli, fidejussioni e garanzie difformi rispetto a quelli previsti nel contratto tra Appaltatore e Stazione Appaltante.

Vista la funzionalità del subappalto alla buona riuscita dell’opera e i notevoli punti di contatto tra Stazione Appaltante e Subappaltatore – dall’autorizzazione del subappalto, ai controlli sul Subappaltatore, al pagamento diretto ove previsto, al pagamento di contributi e retribuzioni in caso di inadempienza da parte del Subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti – si ritiene che anche il contratto stipulato tra Appaltatore e Subappaltatore debba avere rilievo pubblicistico ed essere verificato dalla Stazione Appaltante.

Non ultimo FINCO, sul tema della sicurezza in cantiere, ha sempre promosso il rispetto del costo minimo della manodopera anche nelle attività affidate in subappalto (Art. 97, c. 6 del Codice dei Contratti) – senza che questo voglia dire che il contratto su cui calcolare l’incidenza della manodopera debba sempre essere quello edile (anzi!) – e la verifica dell’anomalia dell’offerta anche con riferimento ai contratti di subappalto che devono, in ogni caso, essere sottoposti alla Stazione Appaltante.

La formalizzazione di un contratto di subappalto
4. È assolutamente opportuna la formalizzazione/previsione di un contratto tipo di subappalto con rilievo pubblicistico che impedisca inserimenti di clausole, prescrizioni, obblighi, vincoli, fidejussioni e garanzie difformi rispetto a quelli previsti nel contratto tra Appaltatore e Stazione Appaltante

Contrariamente al periodico tentativo di imporre determinati contratti di lavoro, i temi qui sopra esposti sono quelli cruciali per la sicurezza.

Questo aspetto è stato peraltro anche da ultimo oggetto di un deciso intervento di contestazione da parte della Federazione in sede di Consulta promossa dal MIMS il 22 Luglio 2021 (con specifico riferimento all’art. 3.2.7 delle Linee Guida per la progettazione di fattibilità tecnico-economica), laddove si prevede che la Stazione Appaltante, con il supporto del Progettista, “nell’ambito delle clausole dirette a regolare il rapporto tra detta Stazione e l’Appaltatore” stabilisca anche il Contratto Collettivo Nazionale da applicare!

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