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Concessionari, da Palazzo Spada pressing sul Tar Lazio per definire il contenzioso Mit-Strada dei Parchi

Il Consiglio di Stato sollecita al giudizio di merito sul braccio di ferro tra ministero e società per lo sblocco delle risorse

Riportiamo un articolo di Massimo Frontera pubblicato su Edilizia e Territorio sulla controversia per liberare risorse economiche all’Autostrada dei Parchi da parte del MIT.

Il braccio di ferro tra ministero delle Infrastrutture e il concessionario autostradale Strada dei Parchi Spa sulle risorse chieste da quest’ultimo al Mit dovrà essere valutato dal Tar Lazio con «sollecitudine».

Lo ha disposto il Consiglio di Stato con l’ordinanza pubblicata venerdì scorso (V Sezione, n. 241/2020) con la quale i giudici hanno accolto l’appello del concessionario autostradale dopo la pubblicazione, nel novembre 2019, di una ordinanza del Tar Lazio con la quale i giudici del Tar avevano negato la sospensiva alla società autostradale contro la nota del Mit del luglio 2019. Nota con la quale il ministero aveva negato lo sblocco di risorse stanziate con legge (Dl 109/2018 e previste da contratti tra concedente e concessionario) per lavori di adeguamento dei tratti autostradali.

L’ordinanza del Tar Lazio
In particolare, la società concessionaria aveva chiesto al Mit l’erogazione delle «risorse finanziarie ex art. 3 comma 3 del Protocollo d’Intesa e del suo Atto aggiuntivo» ma si è vista rispondere da Porta Pia che «non ricorrono i presupposti per l’erogazione della prima tranche di contribuzione» e che «tali condizioni escludono la sussistenza di un credito certo in capo a codesta Società».

I giudici del Tar hanno respinto la domanda cautelare sostenendo che fosse priva del «pregiudizio grave irreparabile» in quanto il ministero aveva già erogato alla concessionaria «una somma per affrontare le anticipazioni di spesa previste dalle norme di settore e che, successivamente alla presentazione del ricorso, è stato autorizzato il pagamento alla ricorrente di ulteriori importi a valere sugli interventi da porre in essere per mezzo della contribuzione pubblica».

I giudici non hanno pertanto ritenuto provata «l’inadeguatezza delle somme attualmente erogate dal concedente a sostenere l’impegno necessario per avviare e proseguire nei lavori imposti dalla legge». È stato quindi chiesto alle parti di depositare la documentazione per il giudizio di merito.

L’ordinanza del Consiglio di Stato
I giudici del Consiglio di Stato hanno riconosciuto «che le ragioni di urgenza prospettate dalla ricorrente siano adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito», disponendo pertanto una «sollecita fissazione dell’udienza» da parte del Tar.

In particolare, il giudice di primo grado dovrà preliminarmente affrontare un punto chiave che attiene alla «interpretazione della previsione del Protocollo d’intesa concernente i presupposti per l’erogazione delle anticipazioni» anche per chiarire la competenza del giudice amministrativo su questo aspetto della controversia.

Palazzo Spada osserva infatti che «tale questione meriti approfondimento sia in punto di spettanza del giudizio alla giurisdizione del giudice amministrativo (tenuto conto anche di quanto disposto dall’art. 7 del Protocollo) che, ove ritenuta la sussistenza di quest’ultima, nel merito di detta interpretazione».