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Le norme del Decreto Sicurezza riguardanti veicoli e mobilità

Da un po’ di tempo a questa parte, ciascuno dei Governi che si succedono alla guida del Paese emana il “suo” Decreto Sicurezza, comprendente anche – bene o male – alcune misure collegate ai temi della circolazione stradale e della viabilità. L’ultimo Decreto Sicurezza, il D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, già noto come Decreto Salvini, di misure del genere ne contiene tre: vediamole brevemente.

Il reato di blocco stradale, contemplato da una vecchia normativa risalente al 1948, è stato semplificato e uniformato nelle sue fattispecie: adesso, “chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni”; prima, invece, le sanzioni erano sensibilmente diverse a seconda che si trattasse di infrastruttura viaria o ferroviaria.

Sia pur con mille limiti e cautele, è stato consentito al “personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale” di accedere al sistema CED/SDI del Ministero dell’Interno.

Quest’ultimo è, in pratica, il “cervellone” di polizia che mediante un “Sistema di Indagine” (questo vuol dire, in effetti, SDI) memorizza tutti gli eventi inseriti collegandoli con i soggetti coinvolti, con gli oggetti che li riguardano (armi, auto, documenti ecc.), con le eventuali denunce e i provvedimenti scaturiti nonché, infine, con qualsiasi altra segnalazione utile per individuare le caratteristiche dei soggetti interessati (pericolosità, soprannomi, alloggi, passaporti utilizzati e controlli cui sono stati sottoposti).

I problemi applicativi non mancheranno, perché nella realtà delle Polizie Municipali spesso è difficile distinguere nettamente chi svolge compiti di polizia stradale da chi espleta altre attività (tutela ambientale, controllo del commercio, ecc.).