La revisione della patente non scatta necessariamente per una violazione del Codice della strada. Per attivare il procedimento, basta il ragionevole dubbio circa l’idoneità psicofisica o tecnica del conducente. E’ il principio ribadito dalla seconda sezione del Tar della Toscana in una recente sentenza. La vicenda è legata ad un incidente avvenuto nel 2011, nel quale un automobilista investì un pedone. Il conducente, che non ha ricevuto nessuna sanzione dai carabinieri intervenuti, ha contestato il provvedimento relativo alla revisione della sua patente.
Il ricorrente ha provato a perorare la propria causa sostenendo, tra l’altro, che “l’investimento sarebbe avvenuto in un tratto di strada senza attraversamento pedonale e con lievissimi danni al pedone; egli si è fermato tempestivamente soccorrendo l’investito e i Carabinieri, da lui stesso avvertiti, non hanno riscontrato alcuna violazione del Codice della strada. Inoltre in quarantasei anni di guida non è mai stato coinvolto in alcun sinistro e non ha subito alcuna decurtazione dei punti della patente”.
Il Tribunale -facendo riferimento a due precedenti sentenze emesse dal Tar in Veneto e in Piemonte- ha respinto il ricorso evidenziando che “i provvedimenti di revisione della patente di guida non presuppongono l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore”. “E’ quindi irrilevante la circostanza che i Carabinieri, intervenuti sul posto del sinistro, non abbiano elevato alcuna sanzione a carico del ricorrente mentre l’investimento di un pedone può logicamente fondare tale dubbio”, si sottolinea nella sentenza.