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Pubblicata la regola tecnica di prevenzione incendi per le metropolitane

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2015 il d.m. 21 ottobre 2015 riguardate la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane. Il provvedimento si compone di 6 articoli e l'allegato tecnico con le prescrizioni tecniche. La regola riguarda sia le metropolitane di nuova costruzione sia quelli esistenti ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.

Ecco la mappa del provvedimento:

Articolo 1 – Campo di applicazione
la regola tecnica si applica per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle metropolitane, così come definite nella regola tecnica di cui all'art. 3.
Articolo 2 – Obiettivi
enuncia gli obiettivi della norma che sono:

  1. minimizzare la probabilità di insorgenza degli incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno, sulla sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne la sua propagazione;
  2. assicurare la possibilità che gli occupanti possano lasciare indenni, in modo autonomo, i luoghi in cui si è sviluppato l'incendio, nell'ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo;
  3. garantire la stabilità delle strutture portanti;
  4. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
  5. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Articolo 3 – Disposizioni tecniche
la regola tecniche è costituita dagli articoli e dall'allegato al provvedimento.
Articolo 4 – Applicazione delle disposizioni tecniche
circoscrive l'ambito di applicazione della norma che si applica alle metropolitane nuove e nel caso di interventi di ampliamento o modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento; le nuove prescrizioni, fatta eccezione del Capo VIII dell'Allegato I, non si applicano alle metropolitane nuove che già dispongano di un progetto approvato dall'autorità competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie. Qualora la realizzazione degli interventi progettati non venga avviata entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il progetto deve essere rielaborato nel rispetto della nuova regola tecnica.
Articolo 5 – Adeguamento metropolitane in esercizio
le metropolitane, o parti di esse, in esercizio non già conformi alle disposizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, sono adeguate alle nuovi disposizioni e al capo VIII secondo quanto previsto all'art. 7. Le metropolitane in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di progetti approvati dall'autorità competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie, adempiono a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera a) e completano l'adeguamento entro il termine massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentando, entro i rispettivi termini, la SCIA. Le metropolitane conformi al d.m. 11 gennaio 1988 devono adempiere a quanto previsto nel successivo art. 7.
Articolo 6 – Commercializzazione ed impiego prodotti
possono essere impiegati i prodotti conformi e rispondenti ai requisiti minimi di prestazione previsti dal nuovo d.m.
Articolo 7 – Disposizioni complementari e finali
detta i tempi e modi di adeguamento delle metropolitane in esercizio.
Allegato I
contiene la regola tecnica.