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I bambini in auto viaggiano sicuri?

La domanda di sicurezza che gli utenti della strada hanno rivolto in questi anni agli enti che vigilano sul corretto e prudente comportamento di guida, sta oggi orientando le medesime persone ad interrogarsi se si è fatto tutto il possibile per prevenire gli eventi infortunistici e, soprattutto, se ci si è sufficientemente spesi per salvaguardare coloro che si muovono con noi.

Gli episodi di cronaca, che raccontano di vittime stradali in tenera età, pedoni lungo la carreggiata o passeggeri sui veicoli, hanno sollecitato nel sentire comune un particolare interesse a conoscere le regole di sicurezza per trasportare in auto i bambini. Anche sul sito della Polizia di Stato non passa giorno che una mamma o un papà non chiedano con il servizio “scrivici” come collocare il bambino (davanti? dietro? da solo o accompagnato? e se c’è l’air bag, che fare?) o come attrezzarsi per il nascituro che si aggiunge ad un’allegra compagnia di fratelli. Allora, può essere opportuno “rinfrescare” la conoscenza delle regole di base per effettuare un viaggio in auto in tutta sicurezza per i nostri piccoli.

Innanzitutto la fonte normativa. E’ l’art.172 del codice della strada, riformato significativamente con il decreto legislativo 150/2006, che ha recepito la direttiva dell’Unione Europea a n.2003/20/CE, in materia di uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli, riversandone i contenuti precettivi nel codice, e da ultimo con la legge 120/2010 che ha regolato in modo più puntuale l’utilizzo delle cinture di sicurezza per chi si trova a bordo di quadricicli leggeri a carrozzeria chiusa, dotati di cintura di sicurezza (categoria europea L6e). Sui motoveicoli dotati di cellula di sicurezza a prova di crash l’uso della cintura di sicurezza è regolato dall’art.171 c.d.s. quale alternativa all’uso del casco.

Nell’art.172 sono elencati numerosi obblighi e divieti in funzione del tipo di veicolo sul quale prende posto il passeggero-bambino. Li riguarderemo singolarmente solo con riferimento al trasporto famigliare e di cortesia con autovettura, tralasciando tutto quanto attiene al trasporto professionale di passeggeri, di piazza, di linea o a noleggio, ed in particolare quello scolastico.

La prima regola fondamentale è che il bambino, di statura non superiore a cm 150 e di peso fino a 36 kg, può essere trasportato su di una autovettura munita di cinture di sicurezza solo a condizione che sia presente un dispositivo di ritenuta omologato ed adeguato al peso del bambino stesso. Tale dispositivo (il seggiolino o l’adattatore) può essere sistemato su un qualsiasi posto passeggero, sia nella parte anteriore dell’abitacolo che nella parte posteriore. Quando il bambino è trattenuto con uno di tali sistemi, non è necessario che sia presente una persona diversa dal conducente del veicolo. Quando non è presente il sistema di ritenuta adatto al bambino trasportato, questi non può mai prendere posto sull’autovettura, neppure se fosse presente una persona adulta sul sedile posteriore.

La seconda regola è quella che impone al conducente, se non è presente chi esercita la potestà famigliare o altro soggetto tenuto alla sorveglianza del minore, di assicurarsi che durante la marcia il dispositivo sia mantenuto in efficienza e che il bambino sia costantemente trattenuto. Della mancata vigilanza il conducente risponde con la medesima sanzione prevista per il mancato utilizzo della propria cintura di sicurezza. Anche l’alterazione del funzionamento del seggiolino o della cintura utilizzata con l’adattatore comporta l’applicazione della sanzione prevista nei riguardi dell’adulto che altera od ostacola il regolare funzionamento della cintura di sicurezza.

La terza regola riguarda la collocazione del seggiolino sul sedile protetto da air-bag frontale, nel caso in cui quest’ultimo dispositivo non disattivabile. In tale evenienza l’art.172 c.d.s. fa divieto di porre il seggiolino nel senso contrario a quello di marcia. Pertanto se il seggiolino è collocato secondo il senso di marcia, il bambino può prendervi posto anche quando sia presente un air-bag non disattivato; se il seggiolino è nel senso contrario, il bambino può esservi trasportato solo se il dispositivo air-bag è disattivato. 

Altre regole sono poste per i casi che non rientrano nelle fattispecie appena descritte.

Così è possibile trasportare un bambino sull’autovettura, che non sia munita sin dall’origine di cinture di sicurezza (si tratta di mezzi immatricolati in Italia prima del 1976), dunque in assenza di sistemi di ritenuta adeguati, purché abbia già compiuto i tre anni di età e occupi, fino al raggiungimento della statura di cm 150, solo il sedile posteriore.

È possibile, altresì, trasportare un bambino che abbia un peso superiore a 36 kg ma non abbia ancora raggiunto l’altezza minima di cm 150 per poter fare uso della cintura di sicurezza. In tal caso il bambino deve occupare il sedile del passeggero ove è presente la cintura di sicurezza a due punti di attacco (la c.d. cintura addominale), a condizione che la stessa sia sufficientemente regolabile per trattenere il bacino allo schienale. Se l’autovettura dispone solo di posti con cinture di sicurezza a tre punti di attacco, è necessario che sia rilasciata dalla competente struttura dell’ASL la certificazione che le condizioni fisiche del bambino costituiscono controindicazione specifica all’uso del dispositivo di ritenuta in ragione del peso del passeggero.

Da quanto precede ne discende che il trasporto di bambini in soprannumero non è consentito su nessun tipo di veicolo, dovendo i nostri piccoli essere collocati su un  posto per passeggeri  al fine di fruire, in relazione a peso e a statura, di un idoneo sistema di ritenuta.

Per completezza si indica di seguito il regime sanzionatorio per chi trasporta bambini non adeguatamente trattenuti al sedile del passeggero: la sanzione amministrativa, prevista dall’art.172, comma 10, c.d.s. va da un minimo di Euro 81,00 ad un massimo di Euro 326,00. Chi effettua il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale può estinguere l’illecito con il pagamento di Euro 56,70. Chi effettua il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale può estinguere l’illecito con il pagamento di Euro 81,00. Il conducente del veicolo – laddove non sia presente a bordo un passeggero che esercita la potestà famigliare sul minore fatto sedere in modo irregolare nel veicolo – risponde dell’infrazione anche con la decurtazione di 5 punti dalla propria patente di guida.