Condividi, , Google Plus, LinkedIn,

Stampa

Strade, fascia di rispetto: il vincolo di inedificabilità e prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata

(Come riportato da “Le Strade dell’Informazione”)
Il vincolo di inedificabilità che grava sulla fascia di rispetto stradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata.

Il divieto di costruzione sancito dall’art. 9 legge n. 729/1961 e dal d.m. n. 1404/1968 è correlato all’esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi alla presenza di costruzioni.

Pertanto, “le distanze previste vanno osservate comunque anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti” (TAR Sicilia, sez. II, 27 giugno 2022 n. 2096).

Il vincolo di inedificabilità che grava sulla fascia di rispetto stradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata.

Il divieto di costruzione sancito dall’art. 9 legge n. 729/1961 e dal d.m. n. 1404/1968 “non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed all’incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi alla presenza di costruzioni”.

Pertanto, “le distanze previste vanno osservate comunque anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti”.

La distanza di un fabbricato abusivo dal confine autostradale deve essere misurata dal confine stradale inteso come linea della fascia di esproprio, posto che la definizione di confine è sancita normativamente dall’art. 3, comma 1, n. 10, d.lgs n. 285/1992, secondo cui il confine stradale è “il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato”.

L’art. 17 legge reg. Sicilia n. 4/2003 prevede, per i procedimenti di condono pendenti e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della medesima legge, che “Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell’articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le richieste già presentate agli enti prima di tale data; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso”.

Il meccanismo di silenzio-assenso disciplinato dalla norma non è però applicabile se il richiedente non attiva la procedura prevista dallo stesso art. 17 legge reg. Sicilia n. 4/2003 per le istanze di concessione in sanatoria (nello specifico, la procedura viene attivata mediante l’inoltro, da parte del richiedente, della concessione o autorizzazione in sanatoria, di apposita perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all’esercizio della professione e di una perizia giurata che asseveri l’esistenza di tutte le condizioni di legge necessarie per l’ottenimento della sanatoria).