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Revoca della patente per chi guida ubriaco e provoca incidente

La Corte costituzionale conferma la norma ritenendo che la sanzione accessoria della revoca costituisca una misura sanzionatoria non sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito commesso

Resta in vigore la norma del Codice della strada che prevede l’applicazione automatica della revoca della patente al guidatore che in stato di ebbrezza provoca un incidente, anche in mancanza di feriti o danni, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l.

Come si legge sull’Ansa, la Corte costituzionale, con la sentenza numero 194 depositata oggi (redatta da Giovanni Amoroso), ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 2-bis, ritenendo che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida al reato di guida in stato di ebbrezza costituisca una misura sanzionatoria non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell’illecito commesso. 

La Corte – prosegue la nota – ha evidenziato che nell’impianto sanzionatorio del reato vi è una progressione crescente, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico con la previsione della sospensione della patente di guida per un periodo di durata via via più esteso.

Al culmine di questa progressione vi è la condotta più grave di tutte, per la quale è prevista la revoca della patente: è quella di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l, in una condizione tale da compromettere il controllo dell’autovettura provocando così un incidente stradale.

Ciò costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, anche quando l’incidente stradale non provochi lesioni alle persone o il decesso delle stesse. È quindi sempre giustificata la revoca della patente per la maggiore pericolosità di tale condotta rispetto alle ipotesi non così aggravate.

La revoca della patente di guida – osserva la Corte – non costituisce un automatismo sanzionatorio indifferenziato, bensì una misura coerente con la finalità preventiva della sanzione, perché evita che si ricrei tale situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo.

Essa persegue una finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perché impone al condannato di sostenere nuovamente l’esame che lo abilita alla guida, attivando così un processo virtuoso di correzione tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione.