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Cosa è cambiato con il nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1° luglio 2023

Dal 1° luglio è in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici, noto come “codice degli appalti”. Più discrezionalità per le stazioni appaltanti al fine di accelerare le procedure di appalto e migliorare il rapporto qualità prezzo

Acquistano efficacia le disposizioni previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici con i relativi allegati (decreto legislativo n. 36/2023), formalmente in vigore dal 1° aprile 2023. Prende il via anche il cosiddetto periodo transitorio che durerà fino al 31 dicembre 2023, che dispone l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 (il precedente codice appalti rimasto in vigore 7 anni) e dei decreti semplificazioni (dl 76/2020) e semplificazioni bis (dl 77/2021).

Rivediamo quindi quelle che sono le principali novità, i soggetti destinatari, cosa cambia per gli appalti senza gara. Il nuovo Codice dei contratti pubblici si compone di 229 articoli suddivisi in cinque libri e 38 allegati. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023.

Principio di risultato – Il primo capitolo è dedicato alla codificazione di una serie di principi, rafforzati rispetto alla vecchia codificazione. Il legislatore ha sentito l’esigenza di dover dar corpo e sostanza a principi idonei ad attuare, nel settore dei contratti pubblici, il principio costituzionale del buon andamento, evidentemente ritenendo che nell’attuale fase storica fosse necessario indirizzare e stimolare le pubbliche amministrazioni a tenerne maggior conto, incoraggiandole a privilegiare, nell’esercizio della loro discrezionalità amministrativa, la sostanza del risultato al formalismo procedurale inteso come mero “adempimento”.

Duplice è l’obiettivo: rendere chiari agli operatori e agli interpreti gli obiettivi sottesi all’adozione di questo nuovo atto legislativo; aprire spazi di discrezionalità alle stazioni appaltanti, indotte a considerare tali principi alla stregua di criteri di orientamento e supporti motivazionali per l’individuazione delle regole da seguire in concreto nella loro attività amministrativa. Aumentando la discrezionalità dell’amministrazione, si riducono le maglie nei confronti dei dirigenti e dei RUP (Responsabile Unico del Procedimento) delle stazioni appaltanti. I principi di risultato, fiducia e accesso al mercato sono prioritari e dettano le linee guida per interpretare e applicare il codice. In particolare il principio di risultato punta a due elementi: la massima tempestività cioè accelerare nelle procedure di appalto e migliorare il rapporto qualità prezzo.

La vera rivoluzione è contenuta nel comma 4 dell’Art. 1: la responsabilità del personale finora veniva intesa come responsabilità di violazione delle norme. Il principio del risultato, invece, presuppone che la valutazione avvenga in funzione del risultato concreto raggiunto e non per la mera applicazione delle norme.

Digitalizzazione – Tra le importanti novità del nuovo codice c’è la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dell’appalto. Le stazioni appaltanti avranno l’obbligo di migrare verso piattaforme aperte interoperabili (BIM, Building Information Modeling): dovranno adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

Gli adempimenti in capo alla stazione appaltante sono vari: dalla formazione del personale alla predisposizione di un opportuno atto organizzativo per la gestione BIM, dall’acquisizione di un ambiente di condivisione dei dati all’opportuna configurazione dello stesso, dalla predisposizione dei capitolati informativi alla gestione delle offerte, ecc. La digitalizzazione è quindi il carburante per l’intero sistema e per il ciclo di vita dell’appalto. Un vero e proprio “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” composto da una serie di elementi: banca dati nazionale dei contratti pubblici; fascicolo virtuale dell’operatore economico reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), piattaforme di approvvigionamento digitale; procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Il processo di digitalizzazione riguarda anche l’accesso agli atti, in linea con le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

Le procedure di affidamento – L’articolo 50 del nuovo codice appalti prevede un sistema di procedure per l’affidamento differente rispetto all’impianto precedente: limiti più alti per gli affidamenti diretti e un sistema semplificato. Per i lavori sono previsti: affidamento diretto fino a 150.000 euro; una procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i lavori di importo fino a 1 milione di euro; una procedura negoziata senza bando, con consultazione di 10 operatori economici, per i lavori di importo fino a soglia. Per servizi e forniture invece è possibile l’affidamento diretto fino a 140.000 euro; una procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i servizi/fornitura fino a soglia di rilevanza europea. Inoltre, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino 5,382 milioni di euro è fatta salva la possibilità di procedere con gara ad evidenza pubblica senza necessità di motivazione.

La figura del RUP – Nel nuovo codice appalti la figura del RUP cambia nome rispetto al dlgs 50/2016: da responsabile unico del procedimento diventa responsabile unico del progetto. A lui vengono affidate le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. I requisiti del RUP vengono definiti nell’allegato I.2. La sua nomina, secondo il testo approvato in Consiglio dei Ministri, spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti e non al responsabile dell’unità organizzativa, come riportato nella bozza di dicembre. Inoltre può essere scelto preferibilmente all’interno della stazione appaltante anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato (altra novità rispetto alla bozza di dicembre).

Subappalto a cascata – La novità in materia di subappalto è introdotta dall’art. 119 dlgs 36/2023, precisamente al comma 17. La novità è che si può ricorrere al subappalto a cascata, a differenza di quanto indicato nell’art. 105 dlgs 50/2016 in cui ne era specificato il divieto. Che cos’è il subappalto a cascata? È l’affidamento di lavorazioni di competenza del subappaltatore, a una impresa terza. Il nuovo codice appalti stabilisce che è possibile farlo a discrezione della stazione appaltante.

Progettazione – Il nuovo testo abolisce completamente il livello intermedio di progettazione: i livelli di progettazione diventano due: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo. L’allegato I.7 del Codice definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.

Appalto integrato – Prevista la possibilità di ricorrere all’appalto integrato! Si parla di appalto integrato quando il contratto ha per oggetto sia la progettazione che l’esecuzione dei lavori, ossia l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Il nuovo codice consente il ricorso all’appalto integrato.

Revisione prezzi – Nelle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi che si attivano per variazioni del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Qualificazione stazioni appaltanti – Il dlgs 36/2023 dedica due articoli, il 62 e il 63, e l’allegato II.4 alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Lo scopo principale è la riorganizzazione delle PA nel settore degli appalti pubblici al fine di ottenere maggiore qualità ed efficienza nella gestione delle gare. La qualificazione è prevista per affidamento diretto di servizi e forniture superiori alle soglie; affidamento di lavori superiori a 500.000 €. Il 27 maggio 2023 l’Anac ha pubblicato un comunicato contenente le prime indicazioni utili per l’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Il presidente Busia precisa che con l’avvio del sistema di qualificazione dal primo luglio interverrà anche il blocco del rilascio del CIG (codice identificativo di gara) per le stazioni appaltanti non qualificate.