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Tutte le novità della riforma degli appalti

Il nuovo impianto della riforma degli appalti, la cui approvazione definitiva è prevista per il 31 marzo subirà comunque ulteriori spazi di aggiustamento e correzione tramite il confronto con le imprese, con Regioni, Province e Comuni e infine con il Parlamento.

L’attuale testo è blindato da Bruxelles, quindi già approvato dall’ Unione europea Il ministro Salvini ha inserito, un ulteriore elemento: la possibilità di spostare l’entrata in vigore dal 31 marzo in avanti, forse fino alla fine dell’anno, tramite accordo con Bruxelles. Una soluzione caldeggiata soprattutto dalle imprese e dalle stazioni appaltanti che operativamente devono applicare il nuovo codice nell’anno della punta di appalti Pnrr.

Le principali modifiche e correzioni apportate fra il primo testo del Consiglio di Stato consegnato a Mario Draghi il 20 settembre e quello appena approvato dal Consiglio dei Ministri. La più importante fra queste correzioni riguarda la revisione prezzi sotto la spinta degli extracosti degli ultimi 18 mesi, cioè la soglia di aumento dei costi sopra la quale scatta la revisione prezzi e la quota di copertura degli stessi. Il governo ha trasposto nel codice le norme emergenziali che fissano l’alea al 5% e la copertura all’80%. Le imprese dell’Ance chiedevano l’azzeramento dell’alea e una copertura integrale.

La seconda modifica era stata una richiesta dell’Anci: quindi ora i piccoli comuni potranno affidare direttamente i lavori fino a 500.000 euro anche se non otterranno la qualificazione di stazione appaltante.

Altre tre modifiche una è la liberalizzazione dell’appalto integrato, via i paletti posti in passato (ma già con il Pnrr erano stati molto ridotti). Un’altra modifica è la cancellazione del Piano generale trasporti e logistica per fare spazio a una lista di opere strategiche che ricorda gli elenchi della legge obiettivo.

Un’altra modifica è la reintroduzione della figura del general contractor. Restano i grandi cambiamenti che questo codice porta già dalla bozza del CdS: la forte spinta verso la digitalizzazione delle procedure; una maggiore flessibilità per i settori speciali (acqua, energia, trasporti), meno ingabbiati nelle norme generali; i principi che, dovrebbero aiutare le amministrazioni, che dovranno attuarli, a rendere più efficiente e meno irti di ostacoli il percorso dei contratti pubblici: il principio di risultato e quello di fiducia, soprattutto, potrebbero aiutare a riequilibrare il rapporto oggi squilibrato tra Pubblica Amministrazione e imprese.

Nel nuovo Codice c’è anche il riordino delle competenze dell’Anac con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie e del «superamento delle linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione». L’Anac perde l’elenco e i poteri di controllo delle società in house che però guadagna la possibilità di comminare sanzioni in alcuni casi particolari di pubblicità o di oscuramento delle offerte economiche. Anac perderebbe anche i poteri di controllo in materia di concorrenza e delle verifiche sulle Soa.

Torna l’appalto integrato che prevede la possibilità di affidare a un unico soggetto sia la progettazione che l’esecuzione di un’opera. Questa possibilità viene reintrodotta senza i divieti previsti nella versione attualmente in vigore. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.

La stazione appaltante deve poi motivare la scelta con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto. L’offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa L’appalto integrato favorisce le procedure dei lavori nei piccoli e medi Comuni.

All’interno del codice appalti torna un meccanismo ordinario di revisione prezzi. Il nuovo governo si è andato oltre la forchetta prevista dalle norme emergenziali, con ulteriore aggiustamento verso il basso. La revisione scatterà infatti se la variazione dei costi dell’opera sarà superiore al 5% dell’importo complessivo e coprirà l’80% della variazione e non aumento perché il nuovo meccanismo si applicherà verso l’alto, ma anche verso il basso, in un periodo in cui i prezzi dei materiali da costruzione sono a livelli molto alti e ci si aspetta che scendano nei prossimi mesi.

Con il ritorno alla legge obiettivo nel nuovo codice appalti è stato Cancellato il riferimento al Piano generale dei trasporti e della logistica. Il testo ripropone lo strumento della lista delle opere prioritarie della legge obiettivo che aveva avuto allora pesanti critiche. Il nuovo codice ripristina anche la figura del general contractor cancellata dal codice Delrio del 2016.

I principi che entrano per la prima volta in scena in questo nuovo disegno del Codice sono dieci. Riguardano le caratteristiche degli appalti pubblici e la loro efficienza, il primo di tutti è il principio del risultato. Che recita: «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza». Ci sono poi i principi della fiducia, dell’accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell’affidamento, di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale anche nei confronti del Terzo settore, di auto-organizzazione amministrativa.

 Una grande novità del codice recepita in pieno dal governo è la «autoesecutività» del codice che si ottiene eliminando rinvii a regolamenti e altri atti attuativi e recependo invece le norme regolamentari e di secondo livello negli allegati al testo.

Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (Ppp). Il nuovo codice prevede che le pubbliche amministrazioni adottino «il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato».

Riformulate le soglie di 140.000 e 150.000 euro per il valore degli appalti rispettivamente di servizi e forniture e di lavori che potranno essere affidati senza gara. In entrambi i casi la formula prevede che si garantisca «che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante». Tra le novità il nuovo testo introduce il cosiddetto subappalto a cascata adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, che viene valutata di volta in volta.