Condividi, , Google Plus, LinkedIn,

Stampa

Il Consiglio di Stato decide le modifiche dell’Ati: a Medil l’appalto sull’A1 nel tratto tra Firenze Sud e Incisa

Da ora la possibilità di modificare in corsa il team di imprese impegnate a realizzare un’opera pubblica. Se motivata con la perdita dei requisiti di una delle aziende, la modifica in diminuzione del raggruppamento d’ora in avanti sarà possibile non solo a cantiere già aperto, quindi in fase di esecuzione dei lavori in modo da non compromettere la realizzazione dell’opera, ma anche prima, a gara ancora aperta.

A stabilire il principio è l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n.2/2022 il 25  /1/2022 assegnando in via definitiva al team del Consorzio Medil il maxiappalto da 317 milioni per la realizzazione della terza corsia dell’A1 nel tratto tra Firenze Sud e Incisa.

Un passaggio difficile che con le imprese in difficoltà è sorto il problema di dover fare a meno, durante la realizzazione delle opere, di aziende cadute per colpa delle difficoltà finanziarie. In questo caso è diverso, perché la modifica del team Medil in corso di gara riguardava l’auto-eliminazione dall’Ati del consorzio Valori, a rischio di valutazione negativa di Aspi per una serie di precedenti inadempimenti contrattuali.

E’ possibile modificare già in fase di gara la composizione di un raggruppamento di imprese in cui compare un’azienda a rischio requisiti? Il Consiglio di Stato ha fornito le interpretazioni di diritto più delicate con pronunce destinate a indirizzare l’attività successiva dei tribunali, dopo la decisione di Aspi di escludere dall’appalto l’Ati Medil.

Il punto da decidere era la possibilità di modificare l’assetto del team già nella fase di gara, già riconosciuta dal Tar Toscana, ma poi messa in dubbio dal Consiglio di Stato che, sul punto, ha preferito interrogare l’Adunanza plenaria che dichiara innegabile il vantaggio per le imprese che, da un lato, hanno la necessità di raggrupparsi per poter competere in taluni segmenti di mercato, e dall’altro, subirebbero ingiustamente effetti negativi di altrui condotte che non hanno in alcun modo potuto evitare».

Di qui la pronuncia, che ha il merito di guardare anche alle condizioni del mercato di riferimento, con la decisione di ammettere le modifiche dei raggruppamenti in corsa, quando questo non compromette la capacità di eseguire l’appalto.

Una soluzione paragonabile al «soccorso istruttorio» attivato nei casi in cui le stazioni appaltanti concedono ai concorrenti di sistemare le irregolarità formali emerse in sede di gara. Così «in modo non dissimile» si legge nella sentenza, «la stazione appaltante concederà un termine ragionevole e proporzionale al caso concretamente verificatosi, riprendendo all’esito l’ordinario procedimento di gara».