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Veicoli, obbligo di assicurazione anche se parcheggiati in aree private

(Come riportato in una nota di Carlo Argeni – Le Strade dell’Informazione)

L’esonero della RCA è consentito solo quando effettivamente ritirati dalla circolazione.

L’obbligo di assicurare un veicolo non viene meno se lo stesso è parcheggiato in un’area privata. A puntualizzarlo è la Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 29 aprile 2021 emessa in relazione alla causa C-383/19.

L’esonero dall’assicurazione civile obbligatoria vige solo per i mezzi effettivamente ritirati dalla circolazione, in caso contrario la RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli) è necessaria. Principio ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 21983 depositata il 30 luglio scorso. Una decisione che, sintetizzando, risponde all’esigenza di proteggere soprattutto i terzi danneggiati a fronte di un incidente.

Già con l’Ordinanza interlocutoria n. 33675 del 18 dicembre 2019 la Terza Sezione aveva osservato essere “la giurisprudenza di questa Corte… univoca nell’affermare che la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone”.

Le SS.UU. avevano in precedenza precisato che la suddetta normativa “…nell’individuare l’oggetto dell’assicurazione per la responsabilità civile c.d. auto, si esprime nel senso di correlare l’obbligo assicurativo all’essere stato il veicolo posto in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate, ma non prevede come presupposto per l’obbligo assicurativo e, quindi, per l’operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro”.

Con la conseguenza “…che per l’operatività della garanzia per la RCA è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere”. 

Gli Ermellini hanno stabilito che non è il «luogo di circolazione» del veicolo né il numero di persone abilitate a frequentarle a fungere da criterio di parificazione delle aree “diverse” a quelle pubbliche. Quel che conta è che il mezzo sia “utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”. Nulla comporta, ai fini assicurativi e dell’eventuale risarcimento dei danni in caso di sinistro, che circoli in un’arteria stradale nazionale, regionale, comunale o in un cortile privato.