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Silenzio assenso: in caso di mancata risposta della PA si può fare una autocertificazione

Il privato può chiedere alla Pubblica Amministrazione un attestato. Dopo 10 giorni, se non c’è risposta, può fare una autodichiarazione.

Gli uffici pubblici dovranno, su richiesta dell’interessato, attestare che i termini a loro disposizione per rispondere sono scaduti e quel silenzio equivale all’accettazione della domanda. Se non accade l’utente potrà autocertificare la lentezza dell’amministrazione e far valere quell’atto. È nell’articolo 62 del recente decreto legge Semplificazioni Dl 77/2021.

La disciplina del silenzio assenso – ha più di trent’anni, perché introdotta con la legge 241 del 1990. Si tratta di uno strumento che non ha avuto un uso diffuso, proprio per le sue difficoltà applicative. Sino ad oggi non era previsto il rilascio da parte dell’amministrazione di un documento che attestasse il formarsi del silenzio assenso.

Ci sono, però, diverse altre istanze che continuano a non poter veder certificato il formarsi del silenzio assenso. A queste altre tornerà utile la norma dell’ultimo decreto Semplificazioni, perché le amministrazioni dovranno, sempre su richiesta dell’interessato da inoltrare per via telematica, rilasciare un attestato sul decorso dei termini e riconoscere, pertanto, il silenzio assenso con conseguente accoglimento della domanda originaria.

La nuova disposizione fa, però, un passo avanti, che rende ancora più penetrante il silenzio assenso: se l’amministrazione continua a non rispondere anche alla richiesta di attestato da parte dell’utente, allora quest’ultimo, trascorsi dieci giorni, può redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicare il persistente silenzio dell’ufficio pubblico.

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