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Covid-19, Consorzio Integra mette a punto modalità per sospensione cantieri

Photo credit: consorziointegra.it

(come riportato da Massimo Frontera su Edilizia e Territorio)

«Sospensione dei cantieri, senza penali». È un mantra che non si sente dire solo dalle imprese di costruzioni – dall’inizio dell’emergenza Covid l’Ance continua a chiedere una norma in questo senso – ma che sta montando anche nel mondo delle cooperative di produzione e lavoro. «Abbiamo comunicato a tutte le nostre cooperative aderenti, e presenti in circa 400 cantieri in Italia, le modalità che abbiamo messo a punto con i nostri legali – riferisce Vincenzo Onorato, a capo del Consorzio Integra (evoluzione dello storico consorzio cooperative costruzioni) – per chiedere la sospensione dei lavori, dopo una valutazione caso per caso, se non è possibile proseguire». «Abbiamo riscontro – aggiunge – che questa nostra posizione è condivisa dall’intero arco dell’Associazione delle cooperative italiane», che riunisce quelle che una volta erano chiamate coop rosse e coop bianche.

In una situazione di caos i rischi sono per tutti: imprese, enti, lavoratori

«Il settore degli appalti pubblici è escluso dalle attività automaticamente sospese – ricorda Onorato -, senza tener conto dell’effettiva impossibilità, in molti casi, ad operare in condizioni tali da garantire la sicurezza dei lavoratori, né tantomeno condizioni operative efficienti ed efficaci». La situazione danneggia tutti, su tutti i fronti perché «incide sull’approvvigionamento dei materiali, sulla circolazione delle persone e, quindi, dei lavoratori, tecnici e progettisti, con gravi conseguenze sullo svolgimento delle attività dei cantieri in corso di esecuzione, inesorabilmente proiettati verso una perdita di operatività, che si è manifestata già all’insorgenza dell’emergenza Covid 19».

Senza bussola operativa

Ma al di là del conto economico, il problema reale e immediato è quello della salute pubblica. In questa situazione, il protocollo del 14 marzo, sottoscritto dalle parti sociali – imprese, coop e sindacati – con la mediazione del governo, non rappresenta un aiuto concreto perché è ritagliato sulla produzione industriale e non su quella edilizia. Solo ieri sera il Mit ha pubblicato regole specifiche da seguire nei cantieri. Resta da capire se il documento rappresenta un aiuto sostanziale, oltre che formale. Di certo, finora c’è stato un silenzio assordante a tutti i livelli amministrativi circa le indicazioni su come gestire concretamente il rischio Covid in cantiere. «La mancanza di chiare indicazioni comportamentali – spiega Onorato – sta inducendo le figure istituzionali deputate alla conduzione del contratto di appalto – in particolare il direttore dei lavori, il responsabile del procedimento e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione – addirittura a ribaltare sull’impresa appaltatrice incombenze e onerosità che la norma assegna inequivocabilmente alle figure professionali chiamate a svolgere il ruolo di funzionari dell’amministrazione e a rappresentarla nella conduzione dell’appalto».

La sospensione (negata) del cantiere

«Il silenzio sinora registrato dalle amministrazioni – incalza il numero uno di Consorzio Integra – anziché essere interrotto da un auspicato provvedimento di sospensione necessario a consentire di adeguare il contratto alle nuove eccezionali condizioni esecutive, viene spezzato dalla pretesa di taluni coordinatori della sicurezza di ricondurre unicità ed eccezionalità in corso di attualità al semplice adeguamento delle procedure di sicurezza inizialmente calibrate in cantiere, come se l’epidemia in corso, e quindi lavorare in presenza del Covid19, potesse rientrare nel perimetro del rischio d’impresa». Su questo, il presidente del Consorzio cooperativo è in piena sintonia con il presidente dell’Ance.

L’iter per la sospensione del cantiere (senza penali)

Il rifiuto delle stazioni appaltanti di accordare la sospensione dei lavori è inammissibile, secondo il Consorzio, tanto più che, ribadisce Onorato, «esiste un iter tecnico-amministrativo che, alla luce del codice appalti e del Testo unico sulla sicurezza è possibile seguire per garantire la tenuta del contratto, evitando l’esposizione dell’impresa appaltatrice, già fortemente penalizzata per l’emergenza epidemica, anche a sovraccarichi onerosi che non trovano alcun riscontro nella norma».

La procedura da attivare, tra codice e Testo unico sulla sicurezza

Ed ecco allora – in mancanza (e in attesa) di una norma ad hoc sulla sospensione unilaterale del cantiere – cosa il Consorzio ha consigliato le sue coop. «Anzitutto – si legge nella circolare inviata a tutte le consorziate – è necessario adottare l’istituto della sospensione dei lavori, giusta art.107 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, ritenendo che eccezionalità e consistenza dell’emergenza ne integrino i presupposti applicativi, tanto nella fattispecie di cui al comma 1, di più stretta pertinenza della Direzione Lavori, quanto in quella di cui al successivo comma 2 riconducibile all’autonoma analisi del Rup».

È importante che questa azione sia fatta subito per evitare l’imputazione di penali e di azionare lo “ius variandi” ai sensi del codice appalti, innescando la diligenza istituzionale del coordinatore della sicurezza (ai sensi del testo unico) in fase di esecuzione «finalizzata alla necessaria revisione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, rilevandosi con ogni evidenza l’inapplicabilità di quello allegato al contratto nella sopraggiunta eccezionale nuova contingenza lavorativa».

Altrettanto importante che la revisione del Piano per la sicurezza sia redatta avendo come riferimento al rischio di “Esposizione ad agenti biologici”, «al fine di contemperare l’attività delle maestranze alla possibile esposizione al Covid-19 e scongiurare tramite il nuovo protocollo lavorativo e sanitario, il rischio di contagio tra gli operai impegnati nelle attività lavorative». «Solo a revisione esperita – si legge ancora nel documento operativo – declinata evidentemente anche nei suoi riverberi onerosi, potrà essere disposta la ripresa delle attività (art.107 comma 3), e potrà essere adiacentemente perfezionato l’Addendum contrattuale a sostegno dei maggiori oneri raffigurati nel PSC revisionato e del maggior importo del contratto».