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Autostrade, gestore non responsabile per i danni causati da animali selvatici

Photo credit: www.professionegiustizia.it

(come riportato su Edilizia e Territorio)

Una sentenza, a differenza di altre, ritiene decisive le condizioni della rete di protezione

Se la rete di recinzione dell’autostrada è integra, il gestore non ha responsabilità per i danni causati da animali che entrano sulla carreggiata e vengono investiti dai veicoli in transito. Lo dice sul piano civile una recente sentenza del giudice di pace di Roma.

Ma una parte cospicua della giurisprudenza precedente ha stabilito il contrario. E c’è un’inchiesta penale sulla tragedia del 3 gennaio 2019 sull’A1 nel Lodigiano, costata la vita a un automobilista e il ferimento di altri 10. Sta di fatto che Autostrade per l’Italia (Aspi) sta sostituendo le reti su alcuni tratti.

Problemi frequenti in autunno e inverno, perché in molte zone la stagione della caccia e la neve sulle montagne spingono la fauna selvatica verso le autostrade.

La sentenza di Roma (Quinta sezione civile, giudice Emanuela Artone) è la n. 32557, depositata il 2 dicembre 2019. Vi si accoglie la tesi del difensore di Aspi (Claudio Sciarra), che prospettava il caso fortuito, sufficiente secondo l’articolo 2051 del Codice civile (responsabilità per le cose in custodia) a interrompere il nesso di causalità fra evento e danno.

Oltre alla corresponsabilità del guidatore per non aver ridotto la velocità alla vista di un capriolo che attraversava due volte la carreggiata, il giudice fa rilevare come sia stato provato che la rete di recinzione era integra.

Un orientamento non scontato: ad esempio, la sentenza 1139/2017 del giudice di pace di Tivoli ipotizza che l’animale possa essere entrato in autostrada in un punto lontano dal luogo dell’incidente e in cui non era stato dimostrato che la rete fosse stata ispezionata.

Più analitica la sentenza 37542/2016 del giudice di pace di Roma, che ricostruisce il quadro delle responsabilità in base alle precisazioni della Cassazione ma alla fine dà torto al gestore senza soffermarsi molto sulla rete.

Lo stesso ufficio, con la sentenza 3018/2016, aveva invece considerato solo una parte non recente della giurisprudenza della Corte, per escludere semplicemente che su beni estesi come le autostrade si possa attribuire al gestore la responsabilità per le cose in custodia; quindi l’automobilista aveva avuto torto per aver impostato il suo ricorso sull’articolo 2051 e non sul 2043 (risarcimento da fatto illecito).