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In Gazzetta, le nuove regole sul riutilizzo del fresato d’asfalto

Si ringrazia lo Staff di Valli Zabban per l’immagine pubblicata.

Dopo il decreto firmato nel mese di Marzo dal Ministro dell’ambiente Galletti, arrivano le regole sul riutilizzo del conglomerato bituminoso derivato dalla fresatura a freddo dei manti ammalorati delle strade. È stato pubblicato con le regole, in vigore dal 3 luglio 2018, che stabiliscono quando il conglomerato bituminoso si può riutilizzare e quando invece va considerato come rifiuto.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 il decreto recita: “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

La classificazione del fresato d’asfalto come sottoprodotto o residuo di produzione è stato da tempo oggetto di un dibattito anche giurisprudenziale che deve ritenersi concluso.

Con il decreto in argomento sono stabiliti i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il granulato di conglomerato bituminoso possiede un valore economico e che, nei limiti dei parametri tecnici indicati, il suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Le regole dell’Ambiente quindi consentono una gestione più chiara da parte delle imprese del materiale prodotto in grandi quantità in occasione dei normali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su strade e autostrade asfaltate. Le regole si applicano al «conglomerato bituminoso» identificato con il codice EER 17.03.02 di varia provenienza, come la fresatura a freddo, la demolizione della pavimentazione oppure ancora dal «granulato di conglomerato bituminoso» recuperato.

Nelle Norme transitorie contenute nell’articolo 6 del provvedimento è precisato che il produttore, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dello stesso e, quindi, entro il 3 luglio 2018, deve presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 con la precisazione che nelle more dell’adeguamento il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3 del provvedimento, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento stesso.

All’articolo 3 del provvedimento è precisato che, ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa contemporaneamente i seguenti 3 criteri:

  • è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1;
  • risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
  • risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1.

Il produttore deve, poi, conservare presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale:

  • la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
  • per cinque anni, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 del provvedimento con la precisazione che le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.