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Corte Conti sulla Stretto di Messina: chiudere il contenzioso

Sullo Stretto di Messina il governo si dia una mossa per abbattere i costi legati al mantenimento in vita della società e per aggredire il contenzioso ancora aperto. È questo, in estrema sintesi, il messaggio che emerge dalle 70 pagine della delibera del 28 dicembre 2016 (n. 17/2016/G) che la Corte dei Conti ha dedicato alla ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina. Pensare che a settembre scorso il premier, parlando in occasione della celebrazione dei 110 anni della Salini Impregilo (capofila del consorzio Eurolink aggiudicatario dell’opera) aveva rilanciato il Ponte dicendosi pronto a riprendere il progetto. Cosa che ovviamente aveva ottenuto a stretto giro la risposta positiva da parte dei big delle costruzioni.

Di tutt’altro tono il severo esame della Corte dei Conti, la quale ricorda che sono passati oltre tre anni e mezzo da quando, il 15 aprile 2013, la società è stata messa in liquidazione. Nel novembre dell’anno prima, invece, dopo la caducazione del contratto con il contraente generale, stabilita per legge, era sorto «un rilevante contenzioso, tuttora in corso, tra la società concessionaria e le parti private». Contenzioso che si trascina ancora adesso, mentre la società Stretto di Messina continua ad assorbire costi incompatibili con la sua messa in liquidazione. Il contenzioso, rilevano infatti i magistrati contabili, «contrasta con i principi di proporzionalità, razionalità e buon andamento dell’agire amministrativo, tenuto anche conto che quanto eventualmente ottenuto in sede di contenzioso è destinato a tornare agli azionisti pubblici, dopo l’estinzione della società. Peraltro, non risultano iniziative della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – oltre a quelle di resistenza in sede giudiziaria – per por fine al contrasto con la concessionaria». E poi arriva la stoccata sui costi: «L’onere annuo per il mantenimento in vita della concessionaria, sceso sotto i due milioni di euro solo nel 2015, risulta ancora rilevante».

Quanto ai costi, la delibera della Corte indica l’ammontare del risarcimento chiesto dal contraente generale – circa 700 milioni – aggiungendo il dettaglio delle singole voci: 300.909.643 euro per le attività prestate, le spese sostenute e l’indennizzo; 249.045 euro/mese (per sette mesi) per le spese di smobilizzo; 3.296.453 euro per le spese sostenute in attesa dello smobilizzo; 329.721.360 per il risarcimento per la mancata esecuzione del contratto; 9.595.248 e 148.374.612 euro in favore di Impregilo, mandataria dell’a.t.i. e socia della società di progetto; 74.580.481 euro in favore di Salini-Impregilo, socia del contraente generale.

Ed ecco il suggerimento al governo: «Si impongono iniziative volte a rendere più celere la liquidazione della concessionaria, dal momento che, prevedibilmente, le pendenze giudiziarie con le parti private si protrarranno ancora per un lungo periodo e la sopravvivenza della società ha comportato una costosa conflittualità fra entità che dovrebbero, al contrario, agire all’unisono nel superiore interesse del buon andamento amministrativo». Non manca un riferimento anche alla difficoltà, dei magistrati, di svolgere le proprie indagini: «È significativa – si legge – la difficoltà, da parte delle strutture ministeriali, nel riappropriarsi delle proprie competenze dopo la soppressione della Struttura tecnica di missione, circostanza che ha limitato, in parte, le verifiche della Sezione».

«È opportuno che la società valuti, sotto la propria responsabilità, le ragioni giuridiche ostative alla liquidazione, allo stato non comunicate compiutamente alla Corte, e che gli azionisti compiano una specifica valutazione circa i vantaggi conseguibili dal contenzioso attivo, a fronte di costi certi per la permanenza in vita della stessa. In tale contesto, è necessario, considerata l’assenza di attività rilevanti, ridimensionare ulteriormente, per quanto possibile, i costi della società, inclusi quelli degli organi sociali, che la legge, originariamente, limitava implicitamente all’anno previsto per la liquidazione».