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Oneri di sicurezza aziendali con l’offerta, Cantone corregge il bando-tipo sui lavori

La richiesta di indicare gli oneri di sicurezza aziendali con l'offerta va prevista dalle stazioni appaltanti fin dal bando di gara. L'Autorità Anticorruzione corregge il bando tipo sui lavori pubblicato il 2 settembre 2014 conformandosi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria (sentenza n.3 del 20 marzo 2015 ) .

Con quel provvedimento Palazzo Spada ha dato finalmente un indirizzo chiaro sull'obbligo di indicare gli oneri di sicurezza aziendale anche per gli appalti di lavori pubblici, superando il precedente contrasto giurisprudenziale. E precisando che la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali con l'offerta va punita con l'esclusione dalla gara. Il cartellino rosso, hanno chiarito i giudici amministrativi, scatta anche se il bando non prevedeva l'indicazione dei costi di sicurezza interni a pena di esclusione. La fattispecie non è sanabile nemmeno con il soccorso istruttorio.

L'Anac prende ora atto del nuovo orientamento giurisprudenziale, aggiornando le indicazioni contenute nel bando tipo. Alla luce della sentenza non è più possibile prevedere la possibilità di indicare gli oneri aziendali negli appalti di lavori in sede di verifica di congruità, come l'Anac consigliava di fare a settembre. Pertanto ,si legge nel comunicato diramato il 19 giugno dal presidente Raffaele Cantone , «le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere nei bandi di gara l'obbligo degli operatori economici di indicare espressamente nell'offerta gli oneri di sicurezza aziendali»

Il comunicato contiene anche un'indicazione per intervenire sulle gare in corso. Laddove il termine per la presentazione delle offerte non sia ancora scaduto, il suggerimento è quello di «inserire un chiarimento al bando nel profilo del committente, in cui specificare che i concorrenti dovranno espressamente indicare in sede di offerta gli oneri di sicurezza. In tal caso la stazione appaltante potrà valutare l'opportunità di posticipare il termine per la presentazione delle offerte».

Una correzione riguarda anche le cause di esclusione da considerare tassative alla luce del nuovo soccorso istruttorio che consente sempre l'integrazione dei documenti e la correzione delle irregolarità. «Pertanto, – si legge nel comunicato – le cause di esclusione dalla procedura di gara individuate nel bando-tipo n. 2 sono suscettibili di regolarizzazione nei modi e nei limiti chiariti dall'Autorità nella determinazione n. 1/2015 , con conseguente possibilità di procedere all'esclusione del concorrente solo dopo l'infruttuosa richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante».