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I Produttori e la marcatura CE delle barriere antirumore

L'importanza di una terminologia appropriata al fine di definire, cogliere e riassumere in sé tutte le funzionalità intrinseche del prodotto meglio definito come schermo antirumore

Per i due prodotti è previsto un diverso sistema di attestazione della prestazione e della verifica della conformità in produzione: solo per le barriere di sicurezza, infatti, è compito dell’Ente notificato l’esecuzione dei test di laboratorio e delle verifiche ispettive che assicurino la costanza della produzione.

Diversamente, il “Sistema AVCP 3 adottato per le barriere antirumore lascia maggiore responsabilità alle Aziende sia nelle prove di tipo iniziali che nel controllo della produzione in fabbrica. La maggior parte delle Società coinvolte nel mercato delle barriere antirumore sono piccole e medie Aziende, non necessariamente organizzate con Personale esperto nell’applicazione di standard e procedure”.

Marcatura CE e Linee Guida per applicazioni stradali

La linea guida europea ed il documento prodotto da UNICMI per l’Italia, dal titolo “UX86 – Marcatura CE per barriere antirumore per applicazioni stradali”, si propongono dunque di sciogliere, in prima analisi, i dubbi principali legati alle tre questioni di fondo, che di seguito vengono sintetizzate insieme alle rispettive risposte:

  1. Cosa occorre marcare CE? Il sistema barriera;
  2. Chi è responsabile della marcatura? Il Produttore;
  3. Qual è il ruolo delle parti coinvolte? Il laboratorio notificato esegue i test; il Produttore predispone la DoP.

Residua ancora, da quanto fin qui affrontato, la disamina di una quarta domanda: quando deve essere presentata la marcatura CE? Il quesito è senz’altro il meno tecnico di tutti e la sua risposta richiede un’articolazione più ampia delle precedenti ma che gravita comunque attorno a un punto fermo: il momento in cui la DoP deve essere presentata è quello dell’immissione sul mercato del sistema barriera, da parte del soggetto contrattualmente responsabile della fornitura del sistema stesso.

Conclusioni

Per il futuro è lecito comunque attendersi che la futura revisione della Norma EN 14388, tanto più se accompagnata da una graduale affermazione sul mercato del concetto di “barriera antirumore” come sistema (a scapito dell’attuale modo di intenderla come somma di componenti), contenga disposizioni sufficientemente complete ed esaustive che le consentano di poter accogliere pienamente, nel suo campo di applicazione, anche la parte strutturale del sistema.

Tale indirizzo pare essere quello prevalente anche in sede di Working Group 15 del Comitato tecnico CEN TC135 che, nella preparazione di un technical report sul campo di applicazione della EN1090-1, ha già condiviso il criterio di riconoscere la prevalenza della specifica tecnica (hEN o ETAG), quando ne esista una per il prodotto specifico.

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