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Autovelox, multe impugnabili se l’apparato non è omologato

La Cassazione apre ad annullamento delle sanzioni

Le multe per eccesso di velocità elevate con Autovelox che non riportino i riferimenti sia dell’approvazione sia dell’omologazione ministeriale possono essere impugnate per annullamento.

A stabilire questo principio con la sentenza 10505 è stata la Corte di Cassazione che, per la prima volta, ha chiarito la distinzione tra i due procedimenti amministrativi, sottolineando come entrambi siano indispensabili per l’utilizzo secondo legge dei rilevatori di velocità.

“Gli ermellini – chiariscono gli esperti del periodico All-In Giuridica – in una disamina riportata da un’agenzia Ansa, – hanno spiegato come su ogni autovelox conforme al prototipo omologato o approvato debba essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione e di approvazione ed il nome del fabbricante.

Si tratta, secondo quanto si legge, di procedimenti aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché la prima autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico mentre l’approvazione non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.

Per migliaia di automobilisti questo pronunciamento apre la strada alla possibilità di successo nel ricorso contro una contravvenzione ricevuta per il superamento dell’andatura consentita, con sollievo per portafogli e punti sulla patente.

Questo, però, a patto, che l’apparecchio rilevatore sia privo di approvazione o di omologazione o di entrambe, “verifica – sottolineano i giuristi del gruppo Seac – che può essere fatta solamente con procedura di accesso agli atti”.

Nel caso in oggetto, si legge nell’agenzia, un automobilista era stato pizzicato da Autovelox fisso Red&Speed-Evo-L2 procedere su una tangenziale del Nord Italia a 97 km/h anziché i 90 km/h prescritti. A seguito degli accertamenti emersi nel corso del procedimento giudiziario l’apparecchiatura era risultata approvata ma non omologata, fatto questo che ha portato all’accoglimento del ricorso per annullamento avanzato dall’automobilista, in cui veniva appunto contestata l’equivalenza fra approvazione e omologazione.

Con questa sentenza, la Cassazione ribalta quindi l’interpretazione del Codice della Strada esposta dal Ministero dei Trasporti con la nota del 31 maggio, (ripresa dalla circolare n. 8176/2020 del Ministero delle infrastrutture e trasporti) secondo cui i termini “approvazione” e “omologazione” potevano essere qualificati come sinonimi o equivalenti.