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Produzione e stoccaggio di idrogeno verde: le regole tecniche sulla prevenzione incendi

Dal 21 agosto la norma funzionale per realizzare i siti di produzione e stoccaggio per il trasporto su gomma e su ferro fa parte delle misure di sicurezza previste dal Pnrr per la produzione di idrogeno verde per l’industria e dei trasporti.

È la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti che utilizzano gli elettrolizzatori per produrre idrogeno generato dall’acqua. Il decreto è entrato in vigore il 21 agosto. La nuova norma è parte integrante della riforma normativa che l’Italia intende affrontare con l’obiettivo di sperimentare l’uso dell’idrogeno nel trasporto stradale e ferroviario, promuovere le cosiddette “hydrogen valleys” e accelerare il processo di transizione energetica nei settori ad alta intensità energetica.

Le nuove regole si applicano agli impianti di produzione e ai sistemi di stoccaggio. È cogente per le attività di nuova realizzazione e per quelle esistenti in caso di modifiche rilevanti che comportino una variazione delle precedenti condizioni di sicurezza antincendio.

Per gli impianti esistenti non sono richiesti adeguamenti che, ricadendo in una delle attività elencate nel regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151 del 2011), siano in regola con i relativi adempimenti di sicurezza (presentazione della Scia antincendio, valutazione dei progetti da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, esito positivo per l’eventuale istanza di deroga). Nessun obbligo di adeguamento anche per quegli impianti che al 21 agosto risultino in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti antincendio. Inoltre, previa valutazione del rischio, le nuove disposizioni possono anche essere applicate (volontariamente) agli impianti di produzione di idrogeno che non utilizzano elettrolizzatori.