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Precedenza “di fatto”, solo nelle sentenze

(come riportato su Le Strade dell’Informazione)

Il mancato rispetto delle elementari norme di prudenza comporta l’applicazione del concorso di colpa

La cosiddetta precedenza “di fatto”, o “cronologica”, non è presente nel Codice della Strada ma è stata introdotta dalla Corte di Cassazione in alcune sentenze. Consiste, semplificando, nella priorità nel passaggio a favore, ad esempio, di chi impegna per primo un incrocio. 

L’automobilista coinvolto in un sinistro può, in giudizio, richiamarla a suo favore, pur non avendo formalmente la precedenza, sostenendo di avere impegnato l’intersezione con un anticipo tale da consentirgli di effettuare l’attraversamento in condizioni di sicurezza.

E’ bene rammentare, in tal senso, il contenuto del comma 2 dell’articolo 145 del Codice della Strada: “Quando due veicoli stanno per impegnare un’intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”. La precedenza “di fatto”, come indicato nella sentenza n. 48294/2017, ha carattere di assoluta eccezionalità.

Gli Ermellini, sentenza n. 28174/2019, hanno precisato pure che deve essere utilizzata con cautela non essendo possibile avvalersene come espediente per evitare di essere considerati responsabili di un incidente. Il mancato rispetto delle elementari norme di prudenza può comportare l’applicazione del concorso di colpa, con l’attribuzione di una parte di responsabilità pure al conducente del veicolo che aveva la precedenza.