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Dl Semplificazioni. Affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione sulle opere del Pnrr

Per le opere finanziate dal Pnrr e dal Pnc, le stazioni appaltanti potranno utilizzare l’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sarà possibile comunque affidare congiuntamente progettazione ed esecuzione dei lavori, per effetto della sospensione del divieto di appalto integrato. Con l’entrata in vigore del Dl 77/2021 il Governo ha adottato una scelta chiara per l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione.

L’esecutivo ha previsto che, solo per le procedure finanziate in tutto o in parte dal Pnrr e dal Pnc, le stazioni appaltanti destinatarie delle risorse possono ricorrere allo strumento dell’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Allo stato attuale pertanto, la norma appare di non facile attuazione, mancando i riferimenti al contenuto minimo dei livelli progettuali, relativo allo studio di fattibilità tecnico economico da porre a gara.
La novità è la previsione contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell’articolo 48 del Dl 77/2021. Pare che il nuovo appalto integrato, migliori il livello di progettazione, introducendo nel nostro ordinamento un cambiamento radicale in materia di servizi di architettura e ingegneria.

L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. L’operatore economico quindi, dovrà presentare un’offerta progettuale che contenga il livello di progettazione definitiva o di progettazione definitiva ed esecutiva.

La normativa è importante, se si considerano altri tre elementi di portata semplificatoria: il primo, che è sempre convocata la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnico ed economica con le modalità di cui all’articolo 14 bis della 241/1990; il secondo, che alla conferenza dei servizi partecipa anche l’affidatario che dovrà recepire le eventuali prescrizioni; il terzo, che tutte le prescrizioni devono condurre a una revisione del progetto di fattibilità e non essere rinviate al livello di progettazione superiore.

Sulle responsabilità, è che nel caso di ricorso al Bim, sarà il Rup a validare ed approvare ciascuna fase progettuale, così come merita menzione il punteggio premiante attribuito all’operatore economico che utilizzi nella progettazione metodi e strumenti Bim. Questa ultima previsione, nonostante indichi precisamente che le piattaforme progettuali dovranno essere interoperabili e in formato aperto non proprietario, tuttavia appare necessitare di coordinamento con il Dm n. 560 del primo dicembre 2017, che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per le infrastrutture.