Condividi, , Google Plus, LinkedIn,

Stampa

Il trasporto rifiuti e il cambiamento di legislazione

Esiste un trasporto che “non è più un trasporto”? Un trasporto, cioè, che dal punto di vista normativo è diventato (o sta diventando) “qualcos’altro”? Posta così la domanda rasenta l’assurdità, ma se si osservano le evoluzioni di lungo periodo della legislazione, parecchie coordinate cambiano. Probabilmente, molte nozioni andranno ridiscusse.

La fattispecie più vistosa e significativa è quella del trasporto rifiuti: materialmente consiste sempre nello “spostare” un carico da un punto all’altro del territorio, ma ormai ha cessato di essere un tema trasportistico per divenire, in pieno, un tema ambientale; da trattare, quindi, come materia “ambiente” anziché come materia “trasporti”. La nostra Corte Costituzionale al riguardo si è espressa, anche nel 2015, con orientamenti piuttosto chiari e le conseguenze sono davvero importanti, soprattutto sul piano del riparto di attribuzioni Stato-Regioni.

Chi invece sembra aver ammesso che, tutto sommato, il trasporto rifiuti appartiene ancora alla categoria “trasporto” è la Commissione europea. Nel recente parere dell’11 marzo 2016, salutato con comprensibile soddisfazione dalle associazioni di autotrasporto italiane, l’organo esecutivo di Bruxelles ha bocciato un progetto di decreto delle autorità austriache (tirolesi) contenente un divieto settoriale di circolazione sull’autostrada A12 nella valle dell’Inn. Ma in tal caso va pur detto che, oggettivamente, il provvedimento risultava esagerato: avrebbe infatti voluto vietare, in una prima fase, il transito dei veicoli commerciali pesanti (VCP) che trasportano “tutti i tipi di rifiuti, pietre, terra, materiale di scavo, tronchi e sughero, come pure veicoli a motore e rimorchi”; quindi, anche i VCP che trasportano “minerali non ferrosi e ferrosi, acciaio, marmo, travertino, piastrelle di ceramica” (sulla base dell’opinabile valutazione secondo cui queste merci sarebbero le più idonee a un trasporto su rotaia). È stato allora giocoforza, per la Commissione, ravvisare, nel complesso, un’ingiustificata restrizione della libertà di circolazione.

Al di là dei tecnicismi delle singole vicende, si può azzardare una previsione: tra dieci anni, i manuali di diritto ed economia dei trasporti saranno completamente diversi da com’erano trent’anni fa. Cambierà l’indice, la successione dei capitoli, la trattazione della materia. Perché le regole del “trasporto”, anche quelle fondamentali e caratterizzanti, varieranno radicalmente a seconda della merce trasportata.