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Commissari di gara, il Consiglio di Stato boccia l’Anac

No all’obbligo di nominare un presidente esterno nelle commissioni di gara per gli appalti sotto la soglia comunitaria o di «minore complessità». Per il Consiglio di Stato l’indicazione dell’Anac secondo cui, anche in questi casi, almeno il presidente della commissione aggiudicatrice deve essere sempre un esperto non dipendente dalla stazione appaltante «si pone in contrasto» con il nuovo codice degli appalti e per questo, si legge nel comunicato che accompagna il parere, «deve essere espunta dal testo».

Anche perchè riguarda un punto che ha sollevato molte obiezioni tra stazioni appaltanti, è questa l’indicazione più importante del parere che una commissione speciale di Palazzo Spada ha rilasciato sulle linee guida Anac relative alla scelta dei commissari di gara e alla creazione dell’Albo dei candidati a far parte delle commissioni.

Con il parere, il Consiglio di Stato boccia anche la scelta Anac di ricomprendere anche la valutazione delle offerte anomale tra i compiti della commissione e l’indicazione secondo cui i commissari interni alla Pa possono essere nominati soltanto se tra i dipendenti dell’amministrazione esiste un numero di soggetti iscritti all’albo dei commissari tale da escludere la possibilità di individuarne in anticipo il nome. D’altro canto Palazzo Spada riconosce alle linee guida sui commissari lo status di indirizzi «vincolanti» per le amministrazioni, approvando la scelta di rendere obbligatoria l’iscrizione all’albo anche per i dipendenti della Pa candidati al ruolo di commissari di gara.

Il punto del parere di maggiore impatto sull’impianto delle linee guida è però il passaggio dedicato alla composizione delle commissioni in caso di appalti sotto soglia Ue (5,2 milioni per i lavori, 209mila euro per i servizi). In questo caso, cui si aggiunge la fattispecie degli appalti non complessi come quelli gestiti con gare elettroniche, il codice degli appalti (articolo 78) consente che la commissione di gara sia costituita da soggetti interni alle amministrazioni. Da parte sua l’Anac, nelle linee guida ha chiesto che il presidente venga sempre scelto all’esterno appoggiandosi al passaggio del codice (articolo 77) secondo cui «il presidente della commissione giudicatrice è sempre nominato tra i commissari sorteggiati». Dunque, è la tesi dell’Anac, anche negli appalti sottosoglia almeno il presidente deve essere scelto tra gli iscritti all’Albo che l’Autorità comunica alle stazioni appaltanti per il sorteggio.

Non la pensano così a Palazzo Spada. «La previsione delle linee guida, secondo cui il Presidente deve sempre essere nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità, – si legge nel parere – pur rispondendo maggiormente alla complessiva finalità di trasparenza perseguita dalla riforma, si pone in contrasto con la normativa primaria». Dunque non può essere imposto senza una modifica al codice. Nel frattempo, tutto quello che l’Anac può fare è esprimere una «mera raccomandazione» alle amministrazioni affinché scelgano il presidente tra i membri esterni. Una posizione che rischia di risultare piuttosto debole, nonostante il Consiglio di Stato abbia precisato il carattere vincolante di queste linee guida.

Come anticipato il parere non si ferma qui. Ci sono diverse altre indicazioni di rilievo. La prima riguarda i compiti della commissione giudicatrice. Secondo l’Anac la commissione può occuparsi anche di valutare la congruità delle offerte «in collaborazione con il responsabile del procedimento». Palazzo Spada boccia questa lettura perché «assegna alla commissione funzioni non autorizzate dalla legge». Importante anche il no al giro di vite che imporrebbe alle amministrazioni di nominare commissari interni soltanto se iscritti all’albo in numero sufficiente a non permettere ai concorrenti di individuarne in anticipo il nome. «Tale prescrizione – scrivono i giudici amministrativi – introduce un presupposto per procedere alla nomina di commissari interni non contemplato dalla normativa primaria. Essa, pertanto, deve essere espunta».

Giusta invece la scelta di obbligare anche i dipendenti della Pa a iscriversi all’albo dei commissari. Anzi qui l’indicazione è di separare l’albo in una sezione dedicata ai membri interni alle amministrazioni e in un’altra destinata agli esperti esterni. Anche i membri interni – è un’altra precisazione – dovranno essere nominati prima dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Bocciata poi l’obiezione, sollevata da diverse grandi amministrazioni, secondo cui la nomina di commissari esterni finirebbe per «deresponzabilizzare le stazioni appaltanti, incidendo sui tempi e sulla stessa efficienza nella gestione delle procedure di gara». Per Palazzo Spada il fatto che i commissari siano nominati da un albo esterno non produce alcun effetto «sul sistema di attività e responsabilità dei componenti della commissione giudicatrice».

Il Consiglio di stato chiede poi all’Anac di precisare meglio l’oggetto delle copertura assicurativa richiesta ai commissari. «In particolare – si legge – , non è chiarito se essa operi a favore della sola stazione appaltante ovvero anche a favore dei terzi che subiscono un danno per l’attività dei commissari». Anche sulla verifica dei requisiti degli esperti arriva l’ok ai controlli a campione, ma con l’aggiunta della verifica obbligatoria «nel momento in cui il soggetto viene indicato nella lista di candidati fornita alla stazione appaltante».

Tra i suggerimenti finali quello di obbligare le stazioni appaltanti a rendere pubblici i compensi dei singoli commissari e il «costo complessivo, sostenuto dall’amministrazione, connesso alla procedura di nomina».