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ANAC: La nascita di una nuova Autorità

Pubblicato il Piano di riordino dell’Anac, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il piano, secondo le indicazioni della nuova autorità anticorruzione, non è chiamato a svolgere una mera funzione di riordino, ma deve consentire la nascita di una nuova Autorità che non solo ha “fuso per incorporazione” le due precedenti (e cioè l’Anac e l’Avcp) ma che ha soprattutto poteri e compiti diversi e ulteriori che non sono affatto la mera somma di quelli del passato e che vanno, comunque, letti in logica di una chiara funzione istituzionale, consistente nella lotta alla corruzione.

La nuova autorità, ha così orientato la sua azione articolandola nelle seguenti linee:
–  delineare, integrando e innovando competenze e funzioni, un nuovo modello di governance e di organizzazione costruendo una rinnovata identità istituzionale;
–  ridurre fortemente le spese di funzionamento delle due autorità (in particolar modo dell’AVCP), evitando tagli lineari che non realizzino un cambiamento reale, ma solo un temporaneo equilibrio contabile-finanziario;
–  ridefinire l’organizzazione del personale interno alle autorità, coinvolgendo i dipendenti e le organizzazioni sindacali.

Il piano, ricorda come l’Anac sia il frutto della trasformazione di un altro organismo pubblico, cioè la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), creata nel 2009 con l’ambizioso obiettivo di controllo sull’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e sull’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Con il decreto legge n. 90/2014, vi sono quattro disposizioni che si riferiscono specificamente all’Anac, ovvero gli articoli 19, 30, 32 e 37.

Per quanto concerne in particolare l’articolo 19 del decreto citato, esso prevede la soppressione dell’AVCP implementando i poteri dell’Anac e attribuendo al Presidente poteri monocratici autonomi.

Il comma 3 dell’articolo 19, individua le modalità attraverso cui deve compiersi la complessa attività di riorganizzazione dell’Anac.

Sono, infatti, previste due fasi temporalmente distinte: la prima destinata a consentire all’Autorità di esercitare nell’immediatezza il complessivo ventaglio di funzioni e poteri ad essa attribuiti; la seconda che si snoda attraverso due momenti fondamentali, ovvero la data di presentazione del piano in commento, prevista per il 31 dicembre 2014 e la sua entrata in efficacia, a seguito dell’approvazione, entro sessanta giorni, con decreto dl Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tra i diversi compiti, l’Anac viene liberata da quelli relativi alla performance, che vengono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo contestualmente che quest’ultimo perda a favore dell’Anac le competenze in materia di trasparenza e anticorruzione.

Il legislatore, abilita inoltre l’Anac a ricevere non solo le segnalazioni da parte dei cittadini, ma anche dei dipendenti pubblici nelle forme di cui all’articolo 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli avvocati di Stato, ove vengono a conoscenza, nell’ambito della propria attività, di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie e irregolarità ai contratti pubblici.

Lo stesso articolo 19, attribuisce poi all’Anac poteri sanzionatori amministrativi per il caso di omessa adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza e dei codici di comportamento.

Tra le misure di razionalizzazione attivate dall’autorità, il piano ricorda la riduzione del compenso spettante al Presidente della Camera arbitrale ed ai suoi componenti, nonché il dimezzamento delle unità di personale in servizio presso quell’organo, la trasformazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) da collegiale a monocratico e la eliminazione di alcuni organismi collegali di supporto inutili.

Si è quindi soppresso il comitato etico, facendone rientrare le funzioni nell’ambito del Consiglio, e si è eliminato il comitato per il precontenzioso, i cui componenti “esterni” erano incaricati, in base ad una sorte di turnazione, di predisporre, dietro un corrispettivo prestabilito per ogni parere, le bozze di decisione di cui all’articolo 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. n. 163/2006.

Tutta l’attività sarà quindi delegata all’interno dell’autorità.

Tra le varie misure di razionalizzazione, il piano ricorda:
–  la stipula di una convenzione fra tutte le autorità per la gestione unitaria di procedure concorsuali per il reclutamento del personale;
–  la riduzione non inferiore al 20% del trattamento economico del personale;
–  la riduzione della spesa in misura non inferiore al 50% per incarichi, consulenze, studi e ricerche;
–  la gestione comune fra più autorità di servizi comuni strumentali, in modo che derivi un risparmio di spesa di almeno il 10%;
–  l’utilizzo di un unico edificio di proprietà pubblica in cui ubicare la sede dell’autorità.

Il piano, che descrive dettagliatamente lo stato dell’arte del processo di riorganizzazione interna dell’autorità, è stato dunque pubblicato dall’Anac e dovrà essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 3 del decreto legge n. 90/2014.