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Anac: 25 proposte per i criteri di inconferibilità ed incompatibilità

L‘attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013 ha posto diversi problemi applicativi sui quali l’Autorità, guidata da Raffaele Cantone, è già intervenuta segnalando i problemi aperti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e performance e proposte di semplificazione.

Tra le numerose questioni oggetto di attenzione, l’ANAC, cogliendo l’occasione della delega al Governo per ipotizzare e proporre una revisione organica della disciplina dettata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, contenuta nell’art. 6 del disegno di legge A.C. n. 3098, “Riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, – in seconda lettura alla Camera – ha inteso fornire un ulteriore contributo all’integrazione dei criteri e principi direttivi che tenga conto dell’esperienza applicativa dell’Autorità medesima, al fine di rafforzare e rendere omogenei i poteri di regolazione, vigilanza, ordine e sanzione in capo all’Autorità.

Sono venticinque (diciassette in tema di inconferibilità, otto in tema d’incompatibilità) le questioni indicate segnalate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione come meritevoli di attenta riflessione, che sembrano mirate proprio a precisare l’ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche (AC 3098, Art. 6 lett. a).

Le indichiamo di seguito, rimandando, per una completa acquisizione dei contenuti,  alla lettura del documento che proponiamo.

In tema d'inconferibilità:
1. Valutare l’eventuale estensione della disciplina delle inconferibilità e incompatibilità agli incarichi politici
2. Valutare l’estensione del regime delle inconferibilità alla provenienza da cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.
3. Valutare l’opportunità di introdurre procedure derogatorie per casi specifici
4. Estendere il regime delle inconferibilità e incompatibilità nelle aziende sanitarie a incarichi diversi dai tre fin qui disciplinati
5. Disciplinare le inconferibilità per provenienza da cariche politiche a livello nazionale
6. Eliminare, tra le cause di inconferibilità per provenienza da cariche politiche, la provenienza da cariche in enti di diritto privato in controllo pubblico
7. Coordinare le ipotesi di inconferibilità per condanna anche non definitiva di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, con le ipotesi di sospensione dalla carica politica di cui al d.lgs. n. 235 del 2012.
8. Adottare una più precisa definizione di “ente di diritto privato in controllo pubblico” o “a partecipazione pubblica non maggioritaria
9. Adottare una diversa e più ampia definizione di incarichi dirigenziali
10. Adottare una più precisa definizione degli “enti di diritto privati regolati o finanziati”
11. Chiarire i rapporti tra inconferibilità di incarichi dirigenziali pubblici e divieto di assumere incarichi in enti privati post-mandato (pantouflage)
12. Chiarire i rapporti tra le definizioni di “ente di diritto privato in controllo pubblico” e di “ente di diritto privato regolato o finanziato
13. Chiarire che le inconferibilità riguardano posizioni attualmente ricoperte
14. Adottare un criterio omogeneo per graduare i periodi di inconferibilità
15. Adottare un criterio coerente per la definizione di “amministratore” negli enti pubblici (economici e non) e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
16. Precisare meglio la posizione dei dirigenti negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico
17. Precisare meglio le amministrazioni locali interessate e rivedere le soglie di popolazione

In tema d'incompatibilità:
18. Chiarire i rapporti tra inconferibilità e incompatibilità
19. Individuare più correttamente, in ossequio alla delega, gli incarichi di cui deve essere stabilito il regime delle incompatibilità
20. Chiarire le incompatibilità con le cariche politiche
21. Risolvere definitivamente la questione del rapporto tra controllore e controllato
22. Chiarire le attività professionali e di consulenza incompatibili con gli incarichi
23. Valutare l’estensione delle incompatibilità per incarichi e attività professionali e di consulenza svolte da congiunti del titolare dell’incarico
24. Necessità di un’adeguata disciplina transitoria
25. Razionalizzare i poteri di vigilanza, accertamento, sospensione e sanzione dell’ANAC

Riferimenti legislativi

Atto Camera 3098 – "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

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Art. 6. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti al controllo pubblico, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi 35 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
b) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;
c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
d) riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.              

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.