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Accordo Ue: nuove certificazioni per la rimozione del carbonio

Entro il 2026 la Commissione ha il compito di produrre un rapporto sulla fattibilità di certificare attività che portino alla riduzione di emissioni diverse da quelle legate al suolo

Le istituzioni dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo volto a definire il primo quadro di certificazione per la rimozione del carbonio nell’atmosfera. Il quadro volontario, proposto nel novembre 2022, ha lo scopo di facilitare e accelerare la realizzazione di attività di alta qualità per la rimozione del carbonio e la riduzione delle emissioni nel territorio dell’Ue.

Una volta entrato in vigore, il regolamento costituirà il primo passo verso l’introduzione di un quadro completo per la rimozione del carbonio e la riduzione delle emissioni del suolo nella legislazione dell’Ue e contribuirà all’ambizioso obiettivo dell’Ue di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito nella legge europea sul clima, spiega il Consiglio in una nota ripresa dalle agenzie di stampa.

Nel dettaglio, l’accordo estende l’ambito di applicazione del regolamento alla riduzione delle emissioni del suolo e mantiene una definizione aperta di rimozione del carbonio, in linea con quella utilizzata dal Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Ipcc).

Entro il 2026 la Commissione ha il compito di produrre un rapporto sulla fattibilità di certificare attività che portino alla riduzione di emissioni diverse da quelle legate al suolo (carbonio e protossido di azoto). Il rapporto si baserà su una metodologia di certificazione pilota per le attività che riducono le emissioni agricole derivanti dalla fermentazione enterica e dalla gestione del letame.

Le attività che non comportano la rimozione del carbonio o la riduzione delle emissioni del suolo, come la deforestazione evitata o progetti di energia rinnovabile, non sono incluse nel campo di applicazione del regolamento.

Nel testo è inoltre specificato che si distinguerà fra quattro tipi  di attività per la rimozione del carbonio e la riduzione delle emissioni: la rimozione permanente del carbonio, il suo stoccaggio temporaneo in prodotti durevoli (come le costruzioni a base di legno) di almeno 35 anni e che possono essere monitorati in loco durante l’intero periodo, lo stoccaggio temporaneo derivante dall’agricoltura (ad esempio il ripristino di foreste e suolo, la gestione delle zone umide, di praterie di fanerogame marine), la riduzione delle emissioni del suolo (dall’agricoltura con carbonio), che include riduzioni di carbonio e protossido di azoto derivanti dalla gestione del suolo. 

Le attività dovranno portare a un miglioramento del bilancio del carbonio nel suolo, nella gestione delle zone umide, nell’assenza di lavorazione del terreno e in pratiche di colture di copertura combinate con una riduzione uso di fertilizzanti. 

I colegislatori hanno inoltre convenuto di escludere il recupero potenziato di idrocarburi dalle attività di rimozione permanente del carbonio e di chiarire esplicitamente che le attività e gli operatori negli ambienti marini rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento.
Le nuove norme si applicheranno alle attività svolte nell’Unione europea. Tuttavia, nel rivedere il regolamento, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di consentire lo stoccaggio geologico del carbonio nei paesi terzi vicini, a condizione che tali paesi si allineino agli standard ambientali e di sicurezza dell’Ue.

L’accordo provvisorio mantiene il requisito della proposta della Commissione secondo cui le attività di rimozione del carbonio devono soddisfare quattro criteri generali per essere certificate: quantificazione, addizionalità, stoccaggio a lungo termine e sostenibilità.