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Autovelox: apparecchio e limite di velocità a una distanza minima di 1 km

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un automobilista

È stata depositata lo scorso 31 agosto 2023 la sentenza della Cassazione n. 25544 che ha di fatto annullato la multa di un automobilista avvalendosi del principio di illegittimità di tutte le sanzioni elevate con autovelox, se il cartello con il limite di velocità da rispettare nel tratto di strada è collocato a meno di 1 km dalla postazione di rilevamento. La notizia è stata pubblicata da Italia Oggi ed è subito diventata virale, generando anche un po’ di confusione rispetto a quale segnaletica deve essere posta ad 1 km di distanza.

La vicenda risale al 2019, quando l’automobilista si è visto recapitare una multa di 550 euro e 6 punti decurtati sulla patente per eccesso di velocità rispetto ai 70 km/h previsti sul tratto di strada. Dopo aver impugnato la decisione davanti al Giudice di Pace di Ferrara, competente territorialmente, il ricorso è stato prima rigettato dal Giudice di Pace e poi accolto in appello.

L’Unione dei Comuni – da cui dipendeva la Polizia Locale che aveva elevato la contravvenzione – ha proposto ricorso per Cassazione, che si è espressa annullando il verbale e facendo riferimento per la prima volta non alla segnalazione dell’autovelox ma al cartello indicante il limite di velocità.

La Suprema Corte ha dato atto “dell’illegittimo posizionamento dell’apparecchiatura per il rilevamento automatico della velocità ad una distanza inferiore a 1 km dal cartello segnalatore della velocità consentita.

Fuori dai centri abitati gli autovelox non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”. La sentenza fa riferimento alla direttiva Minniti (DM n. 282/2017) – spesso disattesa – che al punto 7.5 stabilisce che, fuori dai centri abitati, tra il segnale stradale indicante il limite di velocità e l’autovelox ci deve essere 1 km di distanza minimo.

 La novità sta nel fatto che la sentenza non fa distinzione se la segnaletica in questione è diversa oppure è la ripetizione di una precedente identica. Per esempio, se il limite da rispettare indicato su due cartelli consecutivi è lo stesso ed il secondo dista 900 metri dall’autovelox, la distanza minima di 1 km tra l’autovelox e la segnaletica deve essere calcolata a partire dal secondo cartello e non dal primo. 

Inoltre, la Cassazione nel respingere il ricorso della Polizia Locale ha specificato che “l’obbligo di apporre il cartello con il limite di velocità, nonché l’avviso del controllo elettronico della velocità va ripetuto anche dopo ogni intersezione, a beneficio degli utenti della strada che provengono dalle altre direzioni e si immettono dalle parallele”. Se tutte queste prescrizioni non vengono rispettate, l’impugnazione della contravvenzione comporta l’annullamento del verbale e della sanzione.