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In vigore le Norme tecniche per il riutilizzo del fresato d’asfalto

In vigore da oggi le Norme tecniche, D.M. 69 del 28 marzo 2018, sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) del conglomerato bituminoso. Prodotto di rifiuto ottenuto dalla fresatura dell’asfalto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi (Cer 170302) tramite operazioni di fresatura a freddo o demolizione degli strati di pavimentazione stradale realizzate in conglomerato bituminoso.

Il nuovo decreto emanato dal ministero dell’Ambiente in attuazione dell’articolo 184-ter del Codice ambiente indica i criteri per definire il fresato d’asfalto non più la sua qualifica di rifiuto se si rispettano le seguenti condizioni:

  • è utilizzabile per gli scopi specifici: produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade;
  • risponde agli standard previsti dalle norme Uni En 13108-8 (serie da 1-7) o Uni En 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
  • è conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’allegato 1 (ad esempio, presenza di materie estranee: max 1% sull’intera massa).

Quanto premesso, quindi, il fresato d’asfalto va qualificato come rifiuto speciale ai sensi dell’art. 184, c. 3, D.L.vo 152/2006 che, sottoposto a recupero in impianto autorizzato alle condizioni previste dal nuovo D.M. 69/2018, può cessare tale qualifica per riacquistare quella di “prodotto”.

Ai sensi dell’art. 4 del nuovo regolamento, poi, il produttore, inteso non quale “Produttore del rifiuto” ma come gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso, è tenuto ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, il rispetto delle condizioni appena esposte.

La dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modulo di cui all’Allegato 2 al D.M., inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’Autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e conservata, anche in formato elettronico.

Per agevolare la verifica della sussistenza dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto, il produttore è, altresì, tenuto a conservare per cinque anni un campione di granulato di conglomerato bituminoso, in conformità alla norma UNI 10802:2013.

Si spera che decreti e regolamenti vengano emanati velocemente, fondamentale che le Regioni si attivino per quanto previsto dalla nuova direttiva rifiuti (2018/851), in vigore dal 4 luglio, autorizzando ogni singolo caso. Fino al recepimento della direttiva sarà necessario che intervenga un provvedimento che ponga fine alle conclusioni della sentenza del 28 febbraio 2018 del Consiglio di Stato, secondo la quale le Regioni per ora non hanno i poteri.