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Materiali da scavo, guida dell’Ambiente per riutilizzo dei «sottoprodotti»

Qual è il valore giuridico dell’iscrizione alla Camera di commercio di produttori e utilizzatori. E in che modo vanno compilate le schede tecniche, che servono a dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge. Sono questi i due chiarimenti principali che il ministero dell’Ambiente ha appena fornito al mercato, interpretando le norme in materia di sottoprodotti andate in vigore il 2 marzo scorso. Una nota Ance ha analizzato le indicazioni del Governo, partendo dal decreto n. 264 del 2016 fino agli ultimi interventi dei tecnici di Gian Luca Galletti.

Tutto nasce dalla nota del ministero dell’Ambiente, n. 3084 del 3 marzo 2017, che ha fornito le prime indicazioni operative per l’applicazione del decreto ministeriale n. 264 del 2016, chiarendo alcuni dubbi avanzati dalle imprese. L’articolo 10 di quel decreto – va ricordato – ha previsto l’istituzione presso le Camere di commercio di un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

Con questa novità si punta a creare un “contenitore” dei dati e dei riferimenti degli operatori interessati a cedere o ad utilizzare i sottoprodotti, facilitando così lo scambio di questi materiali. Precisa, però, l’Ance: «L’iscrizione, ad avviso del ministero, non rappresenta un requisito abilitante per produttori od utilizzatori e non influisce in alcun modo sulla qualifica di un materiale come sottoprodotto, che è di carattere oggettivo e dipende dal ricorrere o meno delle condizioni e dei requisiti previsti» dal Codice ambiente. Secondo il ministero, cioè, lo scopo del decreto non è quello di innovare la disciplina sulla gestione dei sottoprodotti, quanto piuttosto «quello di indicare alcune modalità per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge».

Si tratta, allora, di «modalità indicative» che non devono essere considerate «esaustive», in quanto «è sempre ammessa la possibilità di dimostrare con ogni mezzo alternativo che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto». Per procedere all’iscrizione, le Camere di commercio sono chiamate esclusivamente ad acquisire le domande e a riportarne i dati negli elenchi, «senza peraltro dover svolgere alcuna attività istruttoria, sotto il profilo amministrativo».

Unioncamere ha chiesto alla società Ecocerved di mettere a punto una applicazione che consentirà di procedere online all’iscrizione e alla consultazione dei relativi elenchi da parte degli interessati. A tal fine è stato anche creato il sito web www.elencosottoprodotti.it con una apposita sezione informativa sul decreto ministeriale e sul ruolo delle Camere di commercio. Il ministero ha inoltre sottolineato che «dall’iscrizione non deve derivare alcun onere per produttori ed utilizzatori».

Una precisazione arriva anche sulle schede tecniche, predisposte dal produttore del sottoprodotto: devono essere «numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva». Su tale aspetto, la nota del ministero rileva come la formulazione contenuta nel decreto sia analoga a quella sui registri di carico e scarico. Pertanto, per la vidimazione delle schede tecniche dei sottoprodotti possono essere utilizzate le stesse modalità già adottate per i registri relativi alla gestione dei rifiuti. Anche in questo caso, peraltro, si tratta di una vidimazione gratuita, senza alcun onere in capo ai privati, cui devono provvedere le Camere di commercio territorialmente competenti. Nelle schede tecniche andranno riportate le informazioni necessarie a consentire l’identificazione dei sottoprodotti, le loro caratteristiche e il settore o tipologia di attività nell’ambito della quale possono essere utilizzati, nonché le tempistiche e le modalità per il loro deposito e movimentazione.