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Pareri Via: arriva il prontuario per evitare problemi alle imprese e agli enti in fase di verifica

Arriva il prontuario per i pareri Via. Hanno questo scopo gli indirizzi metodologici appena pubblicati dal ministero dell’Ambiente sulla Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016: dare indicazioni su come vanno scritti i pareri, per evitare problemi alle imprese in fase di attuazione delle prescrizioni, ma anche agli enti di controllo al momento della verifica. Così, le prescrizioni relative all’impatto ambientale dovranno essere spacchettate guardando a tutte le diverse fasi di lavorazione. I pareri dovranno rispettare lo schema base del ministero, per evitare errori.

Spiega il ministero in apertura: “Per la particolare rilevanza e complessità degli argomenti oggetto dei provvedimenti di valutazione ambientale, si ritiene necessario rendere disponibile per la Commissione tecnica per la verifica dell’impatto ambientale Via e Vas, nonché per la Direzione generale per le autorizzazioni e le valutazioni ambientali del ministero e per la Direzione generale belle arti e paesaggio e per la Direzione generale archeologia del ministero dei Beni culturali un atto di indirizzo”. Il suo scopo è uniformare i contenuti dei quadri prescrittivi nell’ambito dei pareri espressi.

Le imprese, una volta effettuata la domanda di Via, dovranno avere in risposta un quadro di riferimento certo e preciso per l’attuazione delle prescrizioni. Viene, così, stabilito che il parere deve essere organizzato in base ai tempi di attuazione della prescrizione rispetto all’iter dell’opera. Le prescrizioni dovranno essere numerate e dovranno indicare chiaramente le relative tempistiche.

In altre parole, tutte le prescrizioni relative a una certa fase dovranno essere raggruppate, per evitare confusioni, e dovranno elencare chiaramente le azioni da svolgere e le relative modalità di attuazione. Quindi, si parte dalla fase che precede i lavori, si passa al cantiere e, poi, al post opera. Per rendere tutto più chiaro, le motivazioni che hanno determinato le prescrizioni non devono essere riportate nel quadro prescrittivo ma devono essere argomentate in una sezione separata del provvedimento.

Fatto questo, “il quadro prescrittivo complessivo non deve contenere sovrapposizioni, incoerenze o duplicazioni tra le prescrizioni” individuate dal ministero. Questa coerenza va garantita soprattutto se ci si trova davanti a procedure coordinate, come Via e Aia, Via e Vas, Via e Valutazione di incidenza. Con un’avvertenza: il quadro prescrittivo relativo a procedure coordinate deve essere organizzato con una chiara distinzione tra le prescrizioni relative a una procedura e all’altra.

I chiarimenti servono per le imprese ma anche per gli enti che verificano l’ottemperanza alle prescrizioni. La prescrizione, allora, deve chiaramente individuare “l’ente vigilante, soggetto al quale compete la verifica di ottemperanza, e in nessun caso possono essere previsti più enti vigilanti per la singola prescrizione”. Andrà evitato l’utilizzo di termini generici come “enti locali” o “amministrazioni competenti”. La filiera delle competenze, cioè, dovrà essere indicata in maniera puntuale. Allo stesso modo, le prescrizioni per le quali non è prevista la verifica di ottemperanza andranno indicate in un elenco a parte.