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Niente esposti anonimi all’Anac: archiviati tranne casi «di particolare gravità»

Di regola, archiviare. Solo in caso di notizie di particolare rilevanza, utilizzarle a supporto di un altro procedimento. L'Anac ha appena pubblicato il comunicato del 28 aprile 2015, a firma del presidente Raffaele Cantone. In tre pagine vengono così fornite indicazioni molto dettagliate su come interpretare alcuni passaggi controversi del regolamento del 9 dicembre 2014 in materia di vigilanza. Soprattutto su un punto, oggetto di diverse segnalazioni all'Autorità: la modalità di trattazione delle segnalazioni anonime.

Il comunicato riguarda l'attuazione del regolamento sulle attività ispettive dell'Anac, che ha portato a diversi dubbi interpretativi in questi primi mesi. Il primo è relativo alla gestione degli esposti anonimi «che, in alcuni casi, hanno contenuti assolutamente generici e appaiono, quindi, inidonei a qualunque utilizzo mentre, in altri casi, contengono notizie che potrebbero, in astratto, essere utili». La regola generale è che gli esposti anonimi vanno archiviati, ma l'Autorità dà qualche nuova indicazione sul tema, per salvare qualcosa. 

Anzitutto, «vanno considerati anonimi non solo gli esposti che non rechino alcuna sottoscrizione o ne rechino una illeggibile ma anche quelli che, pur apparendo riferibili ad un soggetto, non consentono comunque di individuarlo» e di interpellarlo. 

Solo «nei casi di denunce riguardanti fatti di particolare gravità, circostanziate e adeguatamente motivate, il dirigente può, comunque, trasmettere l'esposto privo di sottoscrizione all'Ufficio ispettivo o all'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali per lo svolgimento di attività di competenza». Spetta, cioè, al dirigente operare una selezione preliminare. 

L'eccezione alla regola generale di archiviazione riguarda solo quei documenti che contengono notizie di particolare interesse. Anche se è escluso che sulla sola scorta di un messaggio anonimo si possa avviare un'attività di vigilanza; «il dirigente potrà tener conto del contenuto dell'atto non sottoscritto solo per ampliare o meglio calibrare un'attività di vigilanza, regolarmente avviata su istanza di parte o di ufficio». 

L'altro aspetto problematico riguarda il termine di 30 giorni per avviare un procedimento formale dalla data di ricevimento dell'esposto. «Essendo il termine ordinatorio, nel caso in cui l'ufficio, anche per gli enormi carichi di lavoro, non riesca ad attivare entro il predetto termine di 30 giorni, l'attività di vigilanza non perde tuttavia la possibilità di procedere all'avvio dell'istruttoria medesima». Quindi, anche se si supera il mese, l'Anac ha tutte la possibilità di intervenire.