L’altezza massima
L’altezza massima, da misurarsi dal piano stradale, è fissata in 4,00 m ad eccezione degli autobus e filobus “destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti” per i quali è consentita un’altezza massima di 4,30 m.
Tale eccezione, prevista solo in Italia, fu introdotta con la L. n° 38/1982, ma non costituisce potenziale pericolo per la circolazione in quanto, trattandosi di veicoli di linea, le Aziende di trasporto sono solite concordare i relativi percorsi, a seconda dei casi, con gli Enti proprietari delle strade o con l’Ente Ferrovie dello Stato, onde evitare tratti di strada interessati da gallerie, sottopassi o linee elettriche che non garantiscano un congruo franco di sicurezza.
Questa è da considerarsi l’unica eccezione al limite di altezza, in quanto le maggiori altezze previste nell’art. 10 del Codice per le “bisarche” (fino a 4,20 m) e per i “portacontainers” (fino a 4,30 m) determinano necessariamente, come per ogni altro caso di superamento dei limiti di sagoma, la qualifica di veicoli eccezionali o meglio di “trasporti in condizioni di eccezionalità” e, come tali possono, ai sensi del comma 6 dell’art. 61, essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali, nel rispetto, comunque, delle prescrizioni contenute nell’art. 10 del Codice.
La lunghezza massima
Conformemente a quanto disposto dall’art. 32 del T.U. del 1959 e dalla Direttiva CEE n° 85/3, l’art. 61 del Codice non stabilisce un limite unico di lunghezza, valido per tutti i veicoli, ma distingue tra veicoli isolati e complessi di veicoli, con la distinzione, nell’ambito dei veicoli isolati tra veicoli a un asse e veicoli a due o più assi, e nell’ambito dei complessi di veicoli tra i vari tipi di complessi.
La distinzione tra i veicoli isolati è stata poi soppressa con la Legge n° 611/1996.