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Osservatorio CdS – Luglio/Agosto 2019

Un interessante approfondimento sui contenuti del Codice della Strada: il commento degli artt. 61, 62 e 63 “Sagoma e massa limite, traino dei veicoli”

Osservatorio CdS
La larghezza massima

Per quanto riguarda la larghezza massima, questa è fissata in 2,55 m, ad eccezione dei “veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)” per i quali il comma 4 dell’art. 61 fissa la larghezza massima di 2,60 m, recependo la Direttiva CEE n° 88/364.

Tale Direttiva non è stata determinata da esigenze della sicurezza della circolazione stradale, ma esclusivamente da ragioni di carattere economico in quanto si è voluto consentire a detti veicoli, che necessitano di pareti più spesse dei veicoli ordinari (per garantire la coibentazione), di trasportare quantitativi di merci pari a quelli degli altri veicoli.

Nella determinazione della larghezza massima (sia 2,55 m che 2,60 m) non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori (esterni) purché questi siano mobili.

Tale precisazione costituisce una novità, rispetto al T.U. del 1959, anche se l’art. 217 del regolamento del 1959, relativo alle modalità di applicazione dei dispositivi retrovisori, consentiva che tali apparecchi potessero sporgere oltre la sagoma limite di 2,50 m purché “incernierati in modo da rientrare nella sagoma con lieve pressione nei due sensi”.

La larghezza “fuori tutto”, come definita in linguaggio tecnico, può arrivare pertanto a 3,00 m. È da segnalare che la larghezza delle corsie di gran parte della rete stradale ordinaria è proprio 3,00 m.

Il Legislatore, certamente conscio dei possibili pericoli di collisione tra i veicoli che transitino su due corsie contigue, ha confidato evidentemente in un congruo allargamento delle carreggiate e, in attesa di tale adeguamento, nella tempestiva apposizione dei cartelli di divieto di transito.

Il comma 3 dell’originaria stesura del nuovo Codice (D.Lgs. 285/1992) determinava anche le tre dimensioni delle autocaravan. Il D.Lgs. 360/1993 ha soppresso la disposizione suaccennata e, con disposizione “anomala” rispetto a tutte le altre contenute nel Codice, ha rimesso la determinazione delle “caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan” a un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.